Decurtazione punti Patente

Art. 141 – Velocità

commaArt. 141 – VelocitàPunti
c.3 – In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.5
c.8 – Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €344
c.5 – Il conducente non deve gareggiare in velocità.10
c.9 – Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694

Art. 142 – Limiti di velocità

commaArt. 142 – Limiti di velocitàPunti
c.8 – Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.3
c.9 – Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.6
c.9-bis – Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 a euro 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 143 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata

commaArt. 143 – Posizione dei veicoli sulla carreggiataPunti
c.11 – Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.4
c.12 – Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.308. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo.10
c.13 – con riferimento al c.5 – Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.4
c.5 – Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

Art. 145 – Precedenza sulla carreggiata

commaArt. 145 – Precedenza sulla carreggiataPunti
c.10 – Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.
Comma 10, con riferimento al comma 5
c.5 – I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
c.2 – Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.5
c.3 – Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
c.4 – I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
c.6 – Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.5
c.7 – É vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o (**) tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
c.8 – Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
c.9 – I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale

commaArt. 146 – Violazione della segnaletica stradalePunti
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata
c.2 – Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonchè dall’articolo 191, comma 4.2
c.3 – Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.5
c.3 bis – Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 147 – Comportamento ai passaggi a livello

commaArt. 147 – Comportamento ai passaggi a livelloPunti
c.2 - Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando: siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere; siano in movimento di apertura le semibarriere; siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo; siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.6
c.5 – Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €344. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI..

Art. 148 – Sorpasso

commaArt. 148 – SorpassoPunti
c.15 - Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Comma 10, con riferimento al comma 2
c.2 – Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:3
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semi carreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semi carreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.
Comma 15, con riferimento al comma 3
c.3 - Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.5
Comma 15, con riferimento al comma 8
c.8 – Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.2
c.16 – Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.308. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
c.16 – Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi10

Art. 149 – Distanza di sicurezza tra veicoli

commaArt. 149 – Distanza di sicurezza tra veicoliPunti
Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
c.4 - Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.3
c.5 - Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.5
c.6 – Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.8

Art. 150 – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna

commaArt. 150 – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagnaPunti
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6
c.5 - Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.5
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6
c.5 – Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.8
Art. 152 – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
commaArt. 152 – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoliPunti
I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna.Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 1731
Art. 153 – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
commaArt. 153 – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchiPunti
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6
c.5 – Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.5
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6
c.5 – Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.8
Art. 154 – Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
commaArt. 154 – Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovrePunti
c6– L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.8
c.7 -Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €344
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.2
Art. 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
commaArt. 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoliPunti
La sosta di un veicolo è inoltre vietata – Comma 2 lettere d) e h)2
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonchè negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
La sosta di un veicolo è inoltre vietata – Comma 2, lettera g)4
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
Art. 161 – Ingombro della carreggiata
commaArt. 161 – Ingombro della carreggiataPunti
c.1 – Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.2
c.3 – Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o, in mancanza, con altri mezzi idonei, nonchè informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
c.2 – Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.4
c.4Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
Art. 162 – Segnalazione di veicolo fermo
commaArt. 162 – Segnalazione di veicolo fermoPunti
c,5Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
c.1 – Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.2
c.2 – Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressochè verticale in modo da garantirne la visibilità. 3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
c.4 – Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.
c.4-bis Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
c.4-ter – A decorrere dal 1º aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.
Art. 164 – Sistemazione del carico sui veicoli
commaArt. 164 – Sistemazione del carico sui veicoliPunti
c.8Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
c.1 – Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.3
c.2 – Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall’art. 61.
c.2-bis – Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. (*)
c.3 – Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
c.4 – Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
c.5 – È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
c.6 – Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
c.7 – Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
Art. 165 – Traino di veicoli in avaria
commaArt. 165 – Traino di veicoli in avariaPunti
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €344.
c.1 – Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.2
c.2 – Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
Art. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
commaArt. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchiPunti
Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
c.2 – Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t;1
b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;2
c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;3
d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t;4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
c.3 – Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l’eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva.
a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 5%1
b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera 15%2
c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera 25%3
d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 25%4
c.5 – Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.
c.6 – La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
c.2-bis – I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2 .
Art. 168 – Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
commaArt. 168 – Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosiPunti
c.7 – Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167 comma 2, in misura doppia.4
c.8 – Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.10
c.9 – Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.10
c.2 – La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonchè le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti.
c.3 – Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
c.4 – Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purchè non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonchè i criteri e le modalità da seguire.
9-bis – Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665.2
Art. 169 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
commaArt. 169 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motorePunti
c.7 – Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.
c.8 – 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.4
c.9 – Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.2
c.10– Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.1
c.2 – Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
c.3 – Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
c.4 – Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo..
c.5 – Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
c.6 – Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Art. 170 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
commaArt. 170 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruotePunti
c.6 – Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.
c.1 – Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.1
c.1-bis – Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
c.2– Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
c.3 – Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
c.4 – É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 trainare o farsi trainare da altri veicoli.
c.5 – Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Art. 171 – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
commaArt. 171 – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruotePunti
c.2 – Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde anche il conducente.
c.1 – Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria anteriore.5
c.1-bis – Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
Art. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini
commaArt. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambiniPunti
c.10 – Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis (*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.5
c.11 – Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 167.
Art. 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
commaArt. 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guidaPunti
c.1 – Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.8
c.3 – Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.
c.2 – È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (*)
3–bis – (a) – Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.5
3–bis -(b) – Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (**)10
Art. 174 – Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose
commaArt. 174 – Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cosePunti
c.4 – Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 a euro 868 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
c.5 – Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325 a euro 1.301. Si applica la sanzione da euro 379 a euro 1.519 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
c.5 Comma 5 per violazione dei tempi di guida2
c.5 – Comma 5 per violazione dei tempi di riposo5
c.6 – Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.735.10
Comma 7 primo periodo
c.7 – 1° Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084.1
Comma 7 secondo periodo
c.7 – 2° Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379 a euro 1.519.3
c.7 – 3° Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408 a euro 1.634.
c.7 – 3° per violazione dei tempi di guida2
c.7 – 3° per violazione dei tempi di riposo5
c.8 – Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 672.2
Art. 175 – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
commaArt. 175 – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principaliPunti
Comma 2 – É vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1: Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.
c.2e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti4
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
c.13 – Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.4
Comma 7 – Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;2
c.14 – Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173 salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991 n. 112.
c.16 – Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26 a euro 102.2
Art. 176 – Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
commaArt. 176 – Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principaliPunti
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) c) d). Comma 1 – Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:
c1b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;10
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
c.20 – Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.
c.21 – Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.2
Art. 177 – Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze
commaArt. 177 – Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanzePunti
c.3 – Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.2
c.5 – Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
Art. 178 – Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
commaArt. 178 – Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafoPunti
Comma 4 – Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 a euro 868 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
Comma 5 – Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325 a euro 1.301. Si applica la sanzione da euro 379 a euro 1.519 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
Comma 5 per violazione dei tempi di guida2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo5
c.6 – Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.735.10
c.7 – 1° Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084.1
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379 a euro 1.519.3
Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.735.
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo5
c.8 – Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084.2
Art. 179 – Cronotachigrafo e limitatore di velocità
commaArt. 179 – Cronotachigrafo e limitatore di velocitàPunti
c.2 – Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.10
c.2-bis – Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 967 a euro 3.867. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.
Art. 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcool
commaArt. 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcoolPunti
Comma 2 – Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;10
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
guarda Commi 3, 4 e 5
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.10
Art. 186-bis – Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose
commaArt. 186-bis – Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cosePunti
È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
c.1 – (a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;5
c.1 – (b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c.1 – (c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
c.1 – (d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.
c.2 – I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.5
Art. 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
commaArt. 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacentiPunti
c.1 – Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.10
guarda Commi 2, 2-bis, 3, 4
c.8 Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.10
Art. 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
commaArt. 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalidePunti
Comma 1 Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
Comma 2 I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
c.4 – Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672.6
c.5 Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 6723
Art. 189 – Comportamento in caso di incidente
commaArt. 189 – Comportamento in caso di incidentePunti
Comma 1 L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
c.5 – Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302 a euro 1.208.4
c.5 In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.10
c.6 – Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.10
c.2 – Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.2
c.3 – Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
c.4 – In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
c.9 – Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
Art. 191 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
commaArt. 191 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoniPunti
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 167 a € 665
c.1 – Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.8
c.2 Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.4
c.3 – I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco- rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.8
Art. 192 – Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
commaArt. 192 – Obblighi verso funzionari, ufficiali e agentiPunti
Comma 1 Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
c.2 – I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sè.3
c.3 I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
c.5 – I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
c.6 – Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
c.4 – Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonchè le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.10
c.7 – Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.362 a euro 5.456.
Art. 193 – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
commaArt. 193 – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civilePunti
c.2 – Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.5

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