| Sanzioni in caso di mancato equipaggiamento invernale | |||
| In tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile vige l’obbligo di equipaggiare il veicolo con gomme invernali o di tenere a bordo le catene. | |||
| Art. 6 – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati comma 4 lettera e | Art. 175 – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali – comma 2 lettera h | ||
| Quando | Sanzioni | ||
| In tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile vige l’obbligo di equipaggiare il veicolo con gomme invernali o di tenere a bordo le catene. Le singole province possono decidere autonomamente specialmente in base alle condizioni atmosferiche: basti pensare alle località di montagna che possono anticipare o anche post porre l’obbligo delle gomme invernali o catene a bordo in caso di forti nevicate. | Se non si rispettano queste regole, si rischiano multe salate e, in alcuni casi, il fermo del veicolo. | ||
| Dentro i centri abitati: da 42 a 173 euro art.7 comma 14 | Fuori dai centri abitati: da 87 a 344 euro art.6 comma 14 | ||
| L’uso nel periodo estivo di gomme invernali con indice di velocità inferiore a quella riportata sul libretto di circolazione, invece, comporta delle sanzioni più salate: multa da 419 euro a 1.682 euro, sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione e obbligo di revisione del veicolo. | |||
| Da rammentare che alla multa si aggiunge la sanzione accessoria della decurtazione di 2 punti della patente. Art. 175 comma 16 | |||



