
Un autocarro a tre assi, può circolare con il terzo asse sollevato?
| Un autocarro a tre assi, può circolare con il terzo asse sollevato? | ||
| Un autocarro scarico può circolare con il terzo asse sollevato esclusivamente nei casi indicati sulla carta di circolazione, che di regola, riguardano la circolazione fuori strada. Per quanto riguarda la gru, essa deve essere raccolta dietro il para cabina soltanto se tale prescrizione è inserita nella carta di circolazione (anche in questo caso si applicano eventualmente le sanzioni di cui all’articolo 79), altrimenti può essere riposta all’interno del cassone di carico, facendo attenzione, naturalmente, a non superare i limiti di sagoma in altezza (4 metri per gli autoveicoli). | ||
| La circolazione con il terzo asse sollevato, essendo ammessa soltanto fuori strada salvo espressa deroga contenuta nella carta di circolazione, è considerata una sorta di “alterazione del dispositivo”, cioè un utilizzo del medesimo in maniera non corretta, per la quale si applicano appunto le summenzionate sanzioni di cui all’articolo 79 | ||
In quali casi un semirimorchio può circolare con il primo asse sollevato?
| In quali casi un semirimorchio può circolare con il primo asse sollevato? | ||
| La circolare del Ministero dei Trasporti, n. 61/4240 del 21.2.1995, ha consentito il montaggio di dispositivo di sollevamento del primo asse per semirimorchi, ed ha disposto che lo stesso può essere utilizzato, quando il veicolo è scarico, anche nella marcia su strade ordinarie. Il dispositivo deve essere omologato e deve essere annotato sulla carta di circolazione. | ||
Sanzioni in caso di mancato rispetto della regola
| Sanzioni in caso di mancato rispetto della regola | ||
| Il 4° comma dell’articolo 79 del codice della strada prevede che: | ||
|---|---|---|
| Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto a una sanzione amministrativa | di una somma da € 87 a € 344. La misura della sanzione è da € 1.208 a € 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. | |

