Circolazione senza copertura assicurativa – RCA

RCA auto Assicurazione
Assicurazione – RCA
Art. 193 – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
Fai riferimento al comma 2 art. 193 del CdS
Obbligo di assicurazione:Tutti i veicoli a motore non possono circolare senza assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto).
Il proprietario del veicolo è responsabile della copertura assicurativa anche se il veicolo è guidato da altri.
Assicurazione – RCA
Sanzioni
Sanzione amministrativa: da 866 a 3.464 euro per chi circola senza assicurazione.
Raddoppio della sanzione: se la stessa persona commette la stessa infrazione due volte in due anni.
Sospensione della patente: da 1 a 2 mesi in caso di recidiva (due violazioni in due anni).
Fermo amministrativo del veicolo: 45 giorni in caso di recidiva, dopo il pagamento della sanzione e del premio assicurativo per almeno sei mesi.
Confisca del veicolo: in caso di documenti assicurativi falsi o contraffatti, o in caso di mancato ricorso o pagamento della sanzione.
Sanzione accessoria per documenti falsi: sospensione della patente per un anno per chi falsifica i documenti assicurativi.
Riduzione delle sanzioni:Riduzione alla metà: se l’assicurazione viene attivata entro 15 giorni dalla scadenza.
Riduzione alla metà: se il proprietario del veicolo, entro 30 giorni dalla contestazione, decide di demolire e radiare il veicolo. In questo caso, viene richiesta una cauzione pari all’importo minimo della sanzione, che viene restituita dopo la demolizione, decurtata dell’importo della sanzione stessa.
Procedura di accertamento e sequestro:L’organo accertatore ordina l’immediata cessazione della circolazione e il sequestro del veicolo.
Il veicolo viene restituito dopo il pagamento della sanzione in misura ridotta, del premio assicurativo per almeno sei mesi e delle spese di prelievo, trasporto e custodia.
In caso di mancato ricorso o pagamento, il verbale viene inviato al prefetto per la confisca del veicolo.
Accertamento automatico:La mancanza di assicurazione può essere accertata anche tramite sistemi automatici (es. telecamere ai semafori, dispositivi di controllo automatico) che confrontano i dati delle polizze con quelli dei veicoli.
In caso di accertamento automatico, il proprietario viene invitato a presentare il certificato di assicurazione.
La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi automatici costituisce prova dell’infrazione.
In sintesi: Circolare senza assicurazione è un’infrazione grave che comporta sanzioni pecuniarie elevate, la sospensione della patente e, nei casi più gravi, la confisca del veicolo. È quindi fondamentale assicurarsi di avere sempre la copertura assicurativa in regola.
Art. 193 – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
c.1 – I veicoli  di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo.
c.2 – Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
c.2-bis – Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
c.3 – La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
c.4 – Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.
c.4-bis – Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.
c.4-ter –  L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all’articolo 146, comma 3, nonchè (**) dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.
c.4-quater – Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.
c.4-quinquies –  La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Lascia un commento