Sovraccarico

Sovraccarico

Sovraccarico
I veicoli non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
In caso di sovraccarico, le sanzioni vengono calcolate in base alla massa complessiva del veicolo oppure alla percentuale di eccedenza rispetto al limite consentito.
Veicoli a metano, GPL, elettrici e ibridi con controllo elettronico della stabilità hanno una tolleranza di 1 tonnellata in più (o il 10% per quelli sotto le 10t).
Per autotreni e autoarticolati, si considera la massa complessiva dell’intero complesso veicolare.

Sovraccarico per i veicoli con massa superiore a 10 t

Sovraccarico per i veicoli con massa inferiore a 10 t

Sovraccarico per i veicoli con massa superiore a 10 t
Per i veicoli con massa superiore a 10 tonnellate, le sanzioni si applicano in base all’eccedenza di peso (1, 2 o più di 3 tonnellate).
Sanzioni Punti
Da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t1
Da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t2
Da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t3
Da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t4
Sovraccarico per i veicoli con massa inferiore a 10 t
Per i veicoli con massa inferiore a 10 tonnellate, le sanzioni si applicano in base alla percentuale di eccedenza (5%, 15%, 25% o superiore al 25%).
Sanzioni Punti
Da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera il 5%1
Da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera il 15%2
Da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera il 25%3
Da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera il 25%4

Controlli, Sanzioni e altre Disposizioni

Controlli, Sanzioni e altre Disposizioni

Le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, e al committente se il trasporto è eseguito per suo conto esclusivo.

Le sanzioni variano in base all’entità dell’eccedenza di peso e al tipo di veicolo.

In caso di eccedenza superiore al 5% (o al 10% per alcune tipologie di veicoli), la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, è previsto un indennizzo per l’usura delle strade, a carico dell’intestatario della carta di circolazione.

Per alcune violazioni relative ai veicoli a metano, GPL, elettrici e ibridi, sono previste sanzioni specifiche, di importo inferiore.
Controlli:I controlli del carico possono essere effettuati con strumenti di pesa statici o dinamici, e le spese sono a carico dei soggetti sanzionati.
Altre Disposizioni:Sono previste disposizioni specifiche per il trasporto di veicoli e per i veicoli eccezionali. Le norme si applicano anche ai veicoli immatricolati all’estero.

Art. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Art. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
Sovraccarico

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t.

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l’eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (*)

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694, ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonchè i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione (**).

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico (**) in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonchè i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.


(*) Per le violazioni dei commi 2bis, 3bis e 5 si applicano le sanzioni seguenti:
a) da euro 40 a euro 164, se l’eccedenza non supera 1t;
b) da euro 83 a euro 327, se l’eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 164 a euro 658, se l’eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 409 a euro 1.634, se l’eccedenza supera le 3 t.

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