Dispositivi di illuminazione e di segnalazione non funzionanti – Art. 79 CdS

Sanzione in caso di Dispositivi di illuminazione e di segnalazione non funzionanti
comma 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti
Sanzione: da € 87 a € 344
Sottrazione punti: 0
Attenzione, perché nel caso in cui si incappi in un controllo che evidenzia il malfunzionamento di più fari, o se ci sono condizioni difficili, può scattare il divieto di proseguire la marcia. Anche per questo, la sanzione aumenta in base alle condizioni atmosferiche e al numero di luci non funzionanti.
Art. 79 CdS
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni dimassima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e
l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a
quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per
quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del
regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344)). La misura della sanzione è ((da € 1.208 a € 12.084)) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

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