Sanzioni: divieto di transito per veicoli di peso complessivo superiore alle 3,5 t

La sanzione applicabile per la violazione del segnale di divieto di transito per veicoli di peso complessivo superiore alle 3,5 t è disciplinata dal Codice della Strada. In particolare, si fa riferimento all’articolo Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale – che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
Sanzione pecuniaria:Sanzione accessoria:Riferimento normativo:
L’importo della sanzione varia da euro 87 a euro 344
non previstaArticolo 146, comma 2
Art. 7, comma 1, lettera b
del Codice della Strada
Nel caso in cui il conducente decida di pagare la multa entro 5 giorni dalla notifica della stessa questo potrà beneficiare di una riduzione del 30% 
della stessa.
Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale

Violazione della segnaletica stradale
c.1 –  L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
c.2 –  Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonchè dall’articolo 191, comma 4.
c.3 – Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.
c.3-bis –  Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

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