
| La sanzione applicabile per la violazione del segnale di divieto di transito per veicoli di peso complessivo superiore alle 3,5 t è disciplinata dal Codice della Strada. In particolare, si fa riferimento all’articolo Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale – che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. |
| Sanzione pecuniaria: | Sanzione accessoria: | Riferimento normativo: |
| L’importo della sanzione varia da euro 87 a euro 344 | non prevista | Articolo 146, comma 2 Art. 7, comma 1, lettera b del Codice della Strada |
| Nel caso in cui il conducente decida di pagare la multa entro 5 giorni dalla notifica della stessa questo potrà beneficiare di una riduzione del 30% della stessa. | ||
| Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale | ||
Violazione della segnaletica stradale c.1 – L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento. c.2 – Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonchè dall’articolo 191, comma 4. c.3 – Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. c.3-bis – Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. | ||





