Tachigrafo: cos’è l’articolo 12

  • Categoria dell'articolo:Carta Conducente / Tachigrafo
  • Ultima modifica dell'articolo:Luglio 26, 2025
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Tachigrafo: cos’è l’articolo 12
Tachigrafo: cos’è l’articolo 12
Il Regolamento 561/06 ha previsto all’art.12 la possibilità di derogare ai tempi di guida e riposo senza rischiare di incorrere in sanzioni, ma chiaramente, solo al verificarsi di talune condizioni. Può succedere a volte, che a causa di un evento eccezionale, come ad esempio un incidente, un incolonnamento in autostrada o altre situazioni simili, si corra il rischio di andare oltre i tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento.
Vabbuò, questo no vuol dire che si è autorizzati a sforare i tempi di guida in modo sistematico, già sapendo al momento di intraprendere il viaggio di non poter rispettare i tempi di guida. L’articolo 12 ha lo scopo di consentire al conducente di un autocarro, esclusivamente e in determinate situazioni, di poter ovviare a situazioni inaspettate che rendono impossibile rispettare le disposizioni sui tempi di guida e di riposo. Quindi, in definitiva, la deroga dei tempi di guida è consentita solo in situazioni inattese e che sono indipendenti dalla volontà dell’autista.
L’art. 12 cita:
L’art. 12 cita:
A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
Reati e Sanzioni
Reati e Sanzioni
Nessuno tuttavia, se l’ esenzione non è correttamente applicata dal conducente, valgono i reati di cui agli articoli da 6 a 9.
Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida prescritti dalla normativa europea di riferimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 a 161 euro. Si applica la sanzione da 213 a 851 euro al  conducente  che  non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero
Controllo da parte degli agenti di Polizia Stradale
Controllo da parte degli agenti di Polizia Stradale
A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni dell’Unione europea nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone (compresi i passeggeri), del veicolo o del suo carico.
I conducenti devono annotare la ragione della partenza sul retro delle proprie registrazioni sul tachigrafo (in caso di registri analogici) oppure su una stampa o su un foglio temporaneo (se si usa un tachigrafo digitale), al massimo una volta raggiunto il punto di sosta adatto.
Secondo la sentenza CGCE C-235/9410, tale esenzione si applica sono in casi dove divenga inaspettatamente impossibile rispettare le regole sulle ore dei conducenti nel corso di un viaggio. In altre parole non sono ammesse violazioni pianificate delle regole. Questo significa che quando si verifica un evento inaspettato sta al conducente decidere se sia necessario deviare dalle regole. Nel far questo il conducente deve tenere conto della necessità di garantire la sicurezza sulla strada.
Gli agenti addetti ai controlli devono:
– verificare l’esatta natura dell’evento che ha condotto il conducente a far uso delle disposizioni del presente articolo; ricordare gli esempi specifici contenuti nella nota di orientamento 1;
– controllare che l’esenzione sia stata validata nei registri;
– assicurarsi che l’esenzione sia usata per poter raggiungere un punto di sosta adatto. Nota: non si tratta qui di dare carta bianca per completare un viaggio. Tuttavia, i responsabili dell’ispezione devono tenere presente che al momento dell’ispezione il viaggio potrebbe non avere raggiunto un punto di sosta adatto e pertanto la deviazione dalle regole potrebbe non essere stata annotata. In tali circostanze un’omissione di questo tipo non dovrebbe essere considerata una violazione.
– Controllare se il punto di sosta fosse il primo luogo adatto.
– Verificare l’uso sistematico e ripetuto dell’esenzioni dalle registrazioni precedenti. Se tale esenzione è usata non correttamente, verificare le violazioni degli articoli 6-9.
Deroga di 1 ora
Differenza tra una deroga di un’ora e una di due ore
Deroga di 1 ora
“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6paragrafi 1 e 2 (guida giornaliera e guida settimanale), e dell’articolo 8, paragrafo 2 (riposo/impegno giornaliero), superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale”.
In sintesi lo sforamento di 1 ora è consentito:
guida giornaliera (no pausa 4,30 ore)
guida settimanale (no guida bisettimanale)
Impegno giornaliero
Solo per rientrare nella sede dell’azienda o Residenza conducente
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.
Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).Le circostanze devono essere del tutto imprevedibili:
Cause metereologiche
Traffico intenso
Ritardi ai punti di carico/scarico
Deroga di 2 ore
Differenza tra una deroga di un’ora e una di due ore
Deroga di 2 ore
“…Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare”.
Prima di iniziare l’estensione di 2 ore il conducente deve svolgere una pausa di almeno 30 minuti o di 45 minuti se la deroga inizia dopo aver guidato per 9 ore
In sintesi lo sforamento di 2 ore è consentito:
Il conducente può quindi ignorare le piazzole di sosta e rientrare in azienda o alla sua residenza.
Al rientro il conducente deve per forza iniziare un riposo settimanale (regolare o ridotto).Le circostanze devono essere del tutto imprevedibili:
Cause metereologiche
Traffico intenso
Ritardi ai punti di carico/scarico
Cosa deve fare il conducente per convalidare la deroga?
Cosa deve fare il conducente per convalidare la deroga?
Il conducente deve indicare a mano sul retro del foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, dischetto o stampa tachigrafica, il motivo della deroga a dette disposizioni non appena raggiunge la destinazione oppure un luogo di sosta idoneo.
La deroga va giustificata? Se si, dove?
La deroga va giustificata? Se si, dove?
Ogni deroga Art. 12 deve essere giustificata?
sul retro dei fogli di registrazione (dischi)
sul retro della stampa tachigrafica
retro_stampa_tachigrafo
sul retro della stampa tachigrafica
disco_tachigrafico
sul retro dei fogli di registrazione (dischi)
Quando va giustificata la deroga dell’Art. 12?
Quando va giustificata la deroga dell’Art. 12?
Quando va giustificata la deroga dell’Art. 12?
Art. 12 (inferiore all’ora) – Appena terminata l’estensioneArt. 12  1 ora – Appena dopo il rientro nella sede aziendale o presso la residenzaArt. 12  2 ore – Appena dopo il rientro nella sede aziendale o presso la residenza
Le ore effettuate in deroga vanno compensate?
Le ore effettuate in deroga vanno compensate?
SI – Ogni eventuale periodo di estensione (sforamento) deve essere compensato da un periodo di riposo equivalente:* in blocco
* collegato ad un riposo di almeno 9 ore
* entro la terza settimana successiva
Cause metereologiche
Traffico intenso
Ritardi ai punti di carico/scarico

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