Effettuare lo scarico dati del tachigrafo digitale è obbligatorio?

| Effettuare lo scarico dati del tachigrafo digitale è obbligatorio? | ||
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| Sì, è obbligatorio effettuare lo scarico dei dati del tachigrafo digitale. | ||
| Secondo il Regolamento (UE) N. 581/2010 della Commissione del 10 luglio 2010, l’azienda di trasporto deve scaricare i dati dei tachigrafi digitali al massimo entro 90 giorni e i dati delle carte dei conducenti al massimo entro 28 giorni. I dati poi vanno conservati per almeno 12 mesi a disposizione degli organi di controllo. | ||
| Risorse da visualizzare: | Regolamento (UE) N. 581/2010 della Commissione del 10 luglio 2010 | |
Posso incorrere in sanzioni se non effettuo lo scarico dei dati tachigrafici?
| Posso incorrere in sanzioni se non effettuo lo scarico dei dati tachigrafici? | ||
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| Sì, all’azienda viene elevato un verbale | ||
| Sanzione | ||
| Sì, all’azienda viene elevato un verbale per la violazione dell’art. 174 comma 14 del Codice della Strada per non aver rispettato il Regolamento CE 561/06 | da 333 euro ad un massimo di 1.331 euro. | |
| Risorse da visualizzare: | Regolamento CE 561/06 Art. 174 comma 14 del Codice della Strada | |
Come si effettua lo scarico dei dati del tachigrafo digitale?
| Come si effettua lo scarico dei dati del tachigrafo digitale? | ||
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| Lo scarico dati del tachigrafo digitale si effettua manualmente grazie ad un dispositivo (chiavetta di scarico). | ||
| Lo scarico della carta tachigrafica del conducente, invece, si effettua attraverso un apposito terminale di scarico. | ||
| Una volta scaricati, i dati devono essere analizzati tramite un software per evidenziare eventuali infrazioni causate dall’uso errato del cronotachigrafo digitale. | ||
| Risorse da visualizzare: | Regolamento CE 561/06 Art. 174 comma 14 del Codice della Strada | |
Per quanto tempo bisogna conservare i dati scaricati?
| Per quanto tempo bisogna conservare i dati scaricati? | ||
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| L’azienda deve conservare i fogli di registrazione, i dati delle carte del conducente e i dati della memoria di massa del tachigrafo, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un anno dalla data di utilizzo. | ||
| Inoltre, è obbligata a rilasciare una copia dei dati ai conducenti che ne facciano richiesta e di metterli a disposizione delle autorità preposte per il controllo. | ||
| Risorse da visualizzare: | Regolamento CE 561/06 Art. 174 comma 14 del Codice della Strada Regolamento (UE) N. 581/2010 della Commissione del 10 luglio 2010 | |



buono a sapersi, grazie