CdS – Aggiornato 2024

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  • Ultima modifica dell'articolo:Novembre 2, 2025
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Nuovo codice della strada.

TITOLO I

Art. 1 – Principi generali

  1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale
    ed economico perseguite dallo Stato.
  2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente
    codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali
    e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ((ai principi della sicurezza
    stradale e della mobilità sostenibile))
    , perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed
    ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche
    attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione ((; di
    promuovere l’uso dei velocipedi))
    .
  3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli
    indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano
    nazionale per la sicurezza stradale.
  4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili
    sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
  5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi
    utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di
    cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

Art. 2 – Definizione e classificazione delle strade

  1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico
    destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
  2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
    seguenti tipi:A – Autostrade;B – Strade extraurbane principali;C – Strade extraurbane secondarie;D – Strade urbane di scorrimento;E – Strade urbane di quartiere;((E-bis – Strade urbane ciclabili));
    F – Strade locali.F-bis. Itinerari ciclopedonali.
  3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:A – AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
    invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e
    corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla
    circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine;
    deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi
    dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.B – STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da
    spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra,
    priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
    segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali
    altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite
    aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
    accelerazione.C – STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per
    senso di marcia e banchine.D – STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da
    spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
    pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
    semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata,
    entrambe con immissioni ed uscite concentrate.E – STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
    pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
    esterna alla carreggiata.((E-bis – Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e
    marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaleticaverticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi)).F – STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma
    1 non facente parte degli altri tipi di strade.F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
    prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
    tutela dell’utenza debole della strada.
  4. È denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
    extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
    raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
    movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
  5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti
    svolti, , le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”,
    “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
    rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
  6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
    A – Statali, quando:
    1. costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
    2. congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
    3. congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
      diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
    4. allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
      importanza industriale, turistica e climatica;
    5. servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del
      territorio nazionale.B – Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il
      capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
      particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
      climatico.C – Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della
      rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o
      regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
      industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro,ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
      aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
      località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente
      codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali.
  7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D , E e F, sono sempre comunali quando siano situate
    nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che
    attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. PERIODO SOPPRESSO
    DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993,N. 360.
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede
    alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7,
    sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale
    autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal
    regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
    classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio
    nazionale delle strade previsto dall’art. 226.
  9. Quando le strade non corrispondono più all’ uso e alle tipologie di collegamento previste sono
    declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive
    competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
    indicati dal regolamento.
  10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente
    del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n.
    349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto
    ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice
dell’ordinamento militare.

Art. 3 – Definizioni stradali e di traffico

Definizioni stradali e di traffico

  1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
    1. AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
      correnti di traffico.
    2. Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
      velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali
      deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
      velocipedi.In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
      restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
    3. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed
      organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza
      rispetto ai veicoli.
    4. BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
      elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
      della scarpata nei rilevati.
    5. BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
    6. CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
      guidarle in determinate direzioni.
    7. CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o
      più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di
      arresto per tutti gli altri veicoli;
    8. CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio
      e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,
      piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
      accessi veicolari o pedonali sulla strada.
    9. CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla
      strada.
    10. CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
      fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del
      fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal
      ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
    11. CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che
      si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una
      determinata traiettoria.
    12. CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
      di veicoli.((12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata
      mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei
      velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del
      velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le
      dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è
      parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia
      ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto
      pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo
      151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai
      veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta
      veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a
      senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una
      striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione
      sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e
      contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata
      alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli));
    13. CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli
      sulla carreggiata.
    14. CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una
      carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
    15. CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
      transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
      ammessa la circolazione degli stessi.
    16. CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
      orizzontale.
    17. CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune
      categorie di veicoli.
    18. CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
      manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta
      o che presentano basse velocità o altro.
    19. CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
      longitudinalmente od anche trasversalmente all’andamento della strada.
    20. CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
      determinare condizioni di limitata visibilità.
    21. FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È
      parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
    22. FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli
      alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e
      simili.
    23. FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
      mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia
      di manovra.
    24. GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
      collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
    25. INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe)
      che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
    26. INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da
      consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.
    27. ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile,
      destinata a incanalare le correnti di traffico.
    28. ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
    29. ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE.
    30. ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO.
    31. ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti
      dagli accordi internazionali.
    32. LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
    33. MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e
      protetta, destinata ai pedoni.
    34. PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta
      regolamentata o non dei veicoli.34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto
      pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità.
    35. PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
      sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
    36. PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla carreggiata,
      mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al
      transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
    37. PASSO CARRABILE: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
    38. PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
      banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
    39. PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
      circolazione dei velocipedi.
    40. RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che siintersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
    41. RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
      intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale
      convesso.
    42. RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
    43. RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un’intersezione.
    44. RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
      rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
    45. SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al
      riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei
      trasporti collettivi.
    46. SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.
      Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
    47. SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
      circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
    48. SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
      passaggio di pedoni o di animali.
    49. SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di
      correnti veicolari.
    50. STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
    51. STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
    52. STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso
      pubblico.
    53. SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino
      una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
    54. ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
      prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
    55. ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto,
      destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
      specializzate separate da strisce longitudinali continue.
    56. ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il
      cambio di corsia affinchè i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
    57. ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti
      di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza
      doversi arrestare.
    58. ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei
      pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.((58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso
      scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata
      lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine)).
  2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Art. 4 – Delimitazione del centro abitato

Delimitazione del centro abitato

  1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni
    dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
    delimitazione del centro abitato.
  2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo
    pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
    evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5 – Regolamentazione della circolazione in generale

Regolamentazione della circolazione in generale

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle
    strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione
    sulle strade di cui all’art. 2 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
  2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può
    diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non
    ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di
    grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti
    degli enti medesimi.
  3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari,
    attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al
    pubblico mediante i prescritti segnali. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 6 – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.

1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all’utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 142.

1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all’articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, né alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell’articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l’istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e di sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all’apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L’apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di entrata in vigore, e che i siti internet istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l’intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g). (**)

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. (ABROGATO)

4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (*);
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative..

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) (ABROGATO)

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell’ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell’ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aereoportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario o al Presidente dell’Autorità di sistema portuale, ove istituita, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell’ambito degli aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati. (**)

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L’accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (**)

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l’autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all’art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all’art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell’ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L’ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l’obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l’ente deve stabilire l’obbligo di dare la precedenza ovvero anche l’obbligo di arrestarsi all’intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l’accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. (**)

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 41 a € 167 qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

Art. 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a. adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali è subordinata l’attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni; (****)
c. stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;
d. riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
4) dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli; (****)
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
5) dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti; (****)
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite; (**)
e. stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f. stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro; con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati le modalità di riscossione del pagamento e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo della durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe; (****)
g. prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose merci; (****)
h. istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
i. riservare strade o singole corsie (****) alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante apposita segnaletica; (*)
i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili. (****)
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m. (*) (ABROGATO) (****)
i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile. (****)

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle proprie mansioni, nonchè dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ABROGATO (****)

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili. (****)

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonchè a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonchè per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. (****)

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorchè di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi (***).

9 bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 10, i comuni, qualora si renda necessario disporre divieti o limitazioni alla circolazione con carattere di urgenza, anche in riferimento alla facoltà di cui al comma 1, lettera b), in determinati ambiti stradali coincidenti con zone già istituite o con l’intero centro abitato, comunicano l’entrata in vigore del divieto o della limitazione con almeno ventiquattro ore di preavviso attraverso i mezzi di informazione disponibili. (****)

11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis. (*)

11-ter. I comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h. (****)

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl una somma da euro 87 a euro 344.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell’articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Qualora la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi stabiliti dal quarto periodo per il numero intero dei periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall’inizio della violazione fino al momento dell’accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi stabiliti dal quarto periodo.

14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell’intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell’intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. (****)

14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo. (****)

14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. (****)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da Euro 26 ad Euro 102 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell’intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Fuori dei casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:
a) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;
b) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;
c) nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo. (****)

5.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell’accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, secondo le disposizioni e nei modi indicati nel quinto periodo del medesimo comma. (****)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II.

Art. 8 – Circolazione nelle piccole isole

Circolazione nelle piccole isole

  1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale
    extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
    particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
    interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli
    appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’
    isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
    determinate categorie di veicoli e di utenti.
  2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52)

Art. 9 – Competizioni sportive su strada

Competizioni sportive su strada

  1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
    atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le
    gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla
    regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare
    con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche,
    ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più
    regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza,
    d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti
    giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore
    l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
    informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di
    Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade
    regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
    autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (49)
  2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni
    prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le
    altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. (49)
  3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nullaosta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
    parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
    corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
    limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le
    loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è
    richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la
    velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in
    conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (49)
  4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3
    deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
    subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del
    collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente
    proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e
    dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale
    collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le
    quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade
    aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è
    sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. (49)4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni
    motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti
    all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in
    deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
  5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel
    programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
    prima della competizione.L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel
    programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandonecomunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (49)
  6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da
    parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della
    legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve
    coprire altresì la responsabilità dell’organizzazionee degli altri obbligati per i danni comunque causati
    alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (49)6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione
    di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui
    all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da
    persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può
    autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a
    cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (49)6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le
    modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-
    bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di
    svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno. (49)
    1. quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con
      pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
      preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario,
      da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (49)
  7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le
    risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
    l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. (49)
    1. bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso,
      ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazioneè subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della
      circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se
      trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1. (49)
  8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel
    presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)), se sitratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da € 866 a €
    3.464))
    , se si tratta dicompetizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato
    divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (49) (64)(80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
    1. bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
      DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.
  9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina
    l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)), se si tratta di
    competizione sportiva atletica,

ciclistica o con animali, ovvero di una somma ((da € 173 a € 694)),

se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)

(124) (133) (145) ((163))

Art. 9-bis – Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare.

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione
alle gare.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque
    agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai
    sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a
    euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non
    autorizzata.
  2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si
    applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
    della reclusione da tre a sei anni.
  3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono
    organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se
    alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
  4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre
    mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reatoconsegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni
    ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento
    della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più
    persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti,
    salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo
    scopo.
  6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione,
    secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 9-ter – Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

  1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è
    punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
  2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si
    applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è
    della reclusione da due a cinque anni.
  3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
    della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre
    revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
    gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la
    confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che
    questa non li abbia affidati a questo scopo.

Art. 10 – Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

  1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze
    funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
  2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
    1. il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza
      rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
      nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti
      per dimensioni i limiti dell’art. 61, semprechè non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art.
      62;
    2. il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
      naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di
      prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato
      integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore
      a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o
      dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto
      dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per
      occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
      nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli
      elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali
      ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà
      essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a
      quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoliad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato
      un unico pezzo indivisibile;2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l’effettuazione delle attività ivi previste, compiano
      percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l’autorizzazione alla circolazione è concessa
      dall’ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1, 5, 2 e 3 volte gli importi
      rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più
      assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata.L’autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo “A” è comunque subordinata al pagamento delle
      tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito
      capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti
      proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall’articolo 34 per i veicoli classificati mezzi
      d’opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5
      dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.
  3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
    1. il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della
      lunghezza del veicolo stesso;
    2. che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,
      compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
    3. il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
    4. isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal
      semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
      carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
      dall’art. 61;
    5. isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato
      allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o
      semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengono superate le dimensioni
      o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’art. 62;
    6. mezzi d’opera definiti all’art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabilitidall’art. 62.
    7. con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.
      g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole;
  4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle
    dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la
    funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
  5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge
    l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale;
    l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette
    aziende.
  6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata
    dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la
    rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad
    autorizzazione i veicoli:
    1. di cui al comma 3, lettera d), quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza 4,20
      m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 %, con i limiti stabiliti dall’articolo 61; tale eccedenza può
      essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e
      soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel
      percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
      nell’articolo 167, comma 4;
    2. di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter, quando non eccedano l’altezza di 4,30 m
      con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite dall’articolo 62, a
      condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
      strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di
      4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall’articolo 61, a
      condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasportoverifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
      caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4.
  7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di
    massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
    1. non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;
    2. circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per
      detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
    3. da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di
      massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
    4. per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) , b) e c) i suddetti mezzi devono
      richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
  8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non
    superi le 13 t, non può eccedere:
    1. veicoli a motore isolati:
      • due assi: 20 t;
      • tre assi: 33 t;
      • quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
    2. complessi di veicoli:
      • quattro assi: 44 t;
      • cinque o più assi: 56 t;
      • cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
  9. L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei
    limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
    essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi
    stabiliti dal regolamento.Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la
    chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deverichiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo
    consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di
    polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità
    stabilite nel regolamento.
    1. bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con
      regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
      successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
      strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
      1. per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica,
        della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente
        proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente
        rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono
        essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
      2. le autorizzazioni periodiche di cui all’articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero
        indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati
        sull’autorizzazione;
      3. le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di
        viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
      4. le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da
        effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
      5. per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazione della tipologia e della natura della
        merce trasportata;
      6. le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura
        del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
      7. i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione
        periodica prevista dall’articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia
        rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
      8. tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deveessere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a
        tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti
        invariati;
      9. nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con
        annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il
        trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano
        ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate.
  10. L’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle
    sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
    indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di
    maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al
    periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere
    determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalità
    previste dal comma 17. L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative
    agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente
    necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti
    dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi
    di fissaggio ed ancoraggio del carico.
  11. L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando
    circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
    rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
  12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il
    traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62,
    quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali
    indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
  13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con
    gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso nonecceda le dimensioni stabilite dall’art. 61.
  14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le
    dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I
    predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal
    titolo autorizzativo allorché presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’art. 61 dovuta all’asta
    di presa di corrente in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione
    all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il
    trasporto di persone.
  15. L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di
    massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’art. 93.
  16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
    quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera.
  17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei
    trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’ammontare dell’indennizzo nel caso di
    trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l’imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni
    periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’esonero dall’obbligo della
    scorta.
  18. Chiunque, senza avere ottenuto l’autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni
    stabilite nell’autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non
    prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
    all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti
    massimi dimensionali o di massa indicati nell’autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti
    eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 794 a € 3.206)).(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo
    eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma ((da € 159 a€ 641)). Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasportieccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare
    tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto,
    ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
    autorizzato. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Il viaggio potrà proseguiresolo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma
    dovuta. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
  21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma
    1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all’articolo 62,
    nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)) e alla sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata
    immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio competente del
    Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
    violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della
    qualifica di mezzo d’opera. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle
    strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)).(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al
    proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto
    esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del
    solo conducente del veicolo.
  24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
    quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi,
    secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione
    consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall’articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati
    nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all’applicazione di sanzioni, se la massa
    complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall’articolo 62,
    comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma
    previsti dall’articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell’autorizzazione al trasporto eccezionale, non si
    procede all’applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per
    cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell’obbligo della
    scorta.
  25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l’agente accertatore intima al conducente di non
    proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell’autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
    alle norme ed alle cautele stabilite nell’autorizzazione.Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare
    al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto
    rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se
    le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
    accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi;25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il
    conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
    prescrizioni omesse. L’agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione,
    provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del
    carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la
    responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
    all’avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta
    la prescrizione omessa.25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le
    modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). Ove in un periodo didue anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
    presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
    sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI. (43) (52)(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori
    sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.
  26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle
    macchine operatrici eccezionali.

Art. 11 – Servizi di polizia stradale

Servizi di polizia stradale

  1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
    1. la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
    2. la rilevazione degli incidenti stradali;
    3. la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
    4. la scorta per la sicurezza della circolazione;
    5. la tutela e il controllo sull’uso della strada.
  2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e
    stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
  3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per
    quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi
    di polizia stradale da chiunque espletati.
  4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite
    relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura
    assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Art. 12 – Espletamento dei servizi di polizia stradale

Espletamento dei servizi di polizia stradale

  1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
    1. in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
    2. alla Polizia di Stato;
    3. all’Arma dei carabinieri;
    4. al Corpo della guardia di finanza;((d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza))
    5. ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
    6. ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale.((f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di
      istituto.))
  2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
    ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
  3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il
    controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
    qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
    1. dal personale dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
      dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
      Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale
      dell’A.N.A.S.;
    2. dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei
      comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
    3. dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
      limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro
      sorveglianza;
    4. dal personale dell’ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano
      mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni
      commesse nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di appartenenza;
    5. dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell’ambito
      delle aree di cui all’art. 6, comma 7.
    6. dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile,nell’ambito delle aree di cui all’articolo 6, comma 7.
      ((3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a
      regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati
      da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione
      di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte
      dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli
      altri organi di polizia stradale di cui al comma 1))
  4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
    inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con
    specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente.
  5. I soggetti indicati nel presente articolo ((, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,)), quando non siano
    in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale
    distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

Art. 12-bis – Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

  1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e
    accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto
    dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti
    comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a
    pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a
    dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla
    raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tuttele violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attività.
  2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono
    svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del
    sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con
    l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo
    svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle
    aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le
    stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
    circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
  4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di
    cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché
    di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di
    affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di
    contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di
    propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è,
    altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in
    aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza
    che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o
    alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle
    società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare
    violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree
    oggetto dell’affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per
    compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta
    regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.
  5. L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all’emissione del verbale da partedel personale, e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione
    comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività
    autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2
    e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei
    mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità
    operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto
    concedente ed il concessionario.
  6. Ai fini dell’accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni
    di cui al presente articolo è possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti
    elettronici e fotografici.
  7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica))

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 – Norme per la costruzione e la gestione delle strade

Norme per la costruzione e la gestione delle strade

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ilConsiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice,
    sulla base della classificazione di cui all’art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il
    controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ((…)). Le norme devono essere
    improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione
    dell’inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le
    strade ed al rispetto dell’ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme
    che riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto
    delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che viene
    richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
  2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando
    particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne
    consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
    inquinamenti.
  3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente
    codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade
    esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2.4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2
    dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in
    conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
  5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle
    norme di cui al comma 4.Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le
    stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2,
    comma 2.
  6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto
    delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio
    nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi
    permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
  7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l’acquisizione di
    dati che abbiano validità temporale riferita all’anno nonché per adempiere agli obblighi assunti
    dall’Italia in sede internazionale.
  8. Ai fini dell’attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l’Ispettorato generale per la
    circolazione e la sicurezza stradale, di cui all’art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati
    dell’intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli
    organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e
    tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

Art. 14 – Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

  1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,
    provvedono:
    1. alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle
      attrezzature, impianti e servizi;
    2. al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
    3. alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
  2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
    1. al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
    2. alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle
      altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelleconcessioni.
      ((2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria
      della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai
      programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza))
  3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal
    presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
  4. Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente
    codice sono esercitati dal comune.

Art. 15 – Atti vietati

Atti vietati

  1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
    1. danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,
      alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di
      pericolo per la circolazione;
    2. danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad
      essa attinente;
    3. impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
    4. impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
    5. far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla
      conduzione degli animali;
    6. depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue
      pertinenze;f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in
      movimento;
    7. apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e
      diramazioni;
    8. scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere
      o incanalare in essi acque di qualunque natura;
    9. gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
  2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114)(124) (145)
  3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80)(89) (101) (114) (124) (145)3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione
    amministrativa pecuniaria ((da € 108 a €433)). (114) (124) (145) ((163))
  4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria
    dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le
    norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 16 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

  1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è
    vietato:
    1. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
    2. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
    3. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all’articolo 2,
      comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i
      divieti di cui sopra, prevedendo , altresì una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma
      entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque
      ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettereb) e c), devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
    allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
    intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il
    terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
  3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in
    elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla
    categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)(101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo
    per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo
    I, sezione II, del titolo VI.

Art. 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

  1. Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una
    fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito,
    osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura.
  2. All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)(101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo
    per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo
    I, sezione II, del titolo VI.

Art. 18 – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

  1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela
    delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quel le indicate
    nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi
    aggiungere l’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
    fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi
    sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
    costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
  3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di
    manufatti in elevazione all’interno dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell’ente
    proprietario, la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe
    esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
    intersecano.
  4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di
    traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il
    campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)(101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo
    per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo
    I, sezione II, del titolo VI.

Art. 19 – Distanze di sicurezza dalle strade

Distanze di sicurezza dalle strade

  1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di
    materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l’uso di esplosivo, nonché di
    stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della
    circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto,
    previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 866 a€ 3.464)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)(145) ((163))
  3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo
    per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo
    I, sezione II, del titolo VI.

Art. 20 – Occupazione della sede stradale

Occupazione della sede stradale

  1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi
    fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della
    carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il
    traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini
    intralcio alla circolazione.
  2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è
    consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
  3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
    l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentitafino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che
    rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di
    cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano
    particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a
    condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con
    limitata o impedita capacità motoria.
  4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non
    ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)(133) (145) ((163))
  5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’ obbligo per
    l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del
    capo I, sezione II, del titolo VI.

1.

Art. 21 – Opere, depositi e cantieri stradali

Opere, depositi e cantieri stradali

  1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è
    vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
    pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
  2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di
    veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
    circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere
    visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
  3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la
    segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale
    addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità
    di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni
    contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
    ((da € 866 a € 3.464)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114) (124) (133) (145) ((163))
  5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo
    della rimozione delle opere realizzate, a carico dell’autore delle stesse e a proprie spese, secondo le
    norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 22 – Accessi e diramazioni

Accessi e diramazioni

  1. Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti
    nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade
    soggette a uso pubblico o privato.
  2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati
    in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
  3. I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente
    proprietario.
  4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell’uso di questi,
    salvo preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada.
  5. Il regolamento determina i casi in cui l’ente proprietario può negare l’autorizzazione di cui al comma
    1.
  6. Chiunque ha ottenuto l’autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi
    laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede
    stradale.
  7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
  8. Il rilascio dell’autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla
    realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
  9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di
    opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti,
    nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-
    altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di
    sicurezza e fluidità per la circolazione, l’ente proprietario della strada rilascia l’autorizzazione per
    l’accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innestiattrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà,
    comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere
    stesse.
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per
    ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
    caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le
    condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall’ente proprietario essere tenute a base
    dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. È comunque vietata l’apertura di accessi lungo le rampe di
    intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
  11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l’uso senza
    l’autorizzazione dell’ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di
    autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a €
    694))
    . La violazione importa lasanzione amministrativa accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell’autore della
    violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
    accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
    successiva. Il rilascio di questa non esime dall’obbligo di pagamento della sanzione amministrativa
    pecuniaria. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 23 – Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

  1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità
    o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle
    strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la
    segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o
    l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con
    conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
    costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì,
    vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che
    possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa
    di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
  2. È vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di
    scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia
    escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli
    altri veicoli.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.
  4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in
    ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
    norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico
    dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
  5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra stradaappartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo. I
    cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
    soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall’Ente
    Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
  6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l’ubicazione dei mezzi
    pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di
    carburante. Nell’interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno
    la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
    cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale
  7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
    delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle
    aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile
    dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati
    dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei
    cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario
    della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, nei limiti e alle
    condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione
    del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico
    interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai
    quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (99) (107)
  8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
    significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal
    regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a
    determinare ore od a particolari periodi dell’anno.
  9. Per l’adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all’atto dell’entrata in vigore
    del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade
    direttive per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
    regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell’osservanza delle disposizioni
    stesse.
  11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52)(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.417 a €14.168)) in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (124) (133) (145) (150) ((163))
  13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni
    del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l’ufficio o comando da cui dipende l’agente
    accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12,
    trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della
strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di
legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di
comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il
mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 4.833 a € 19.332)); nel
caso in cui non sia possibile individuare

l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso di inottemperanza al
divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma
13-bis.

Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di
esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni
provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari
delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca
pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento,
l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla
stessa, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza –
ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l’ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che
l’autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione.
Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma
13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell’ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le

presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Nelle more di una revisione e di un
aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell’articolo 23
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si
applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade
inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al
periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della
sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti”.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (107)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha
disposto (con l’art. 11, comma 6-bis) che “Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e
culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo
e lo sport”.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (150)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 aprile – 10 maggio 2019, n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2019, n.
20), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall’art. 36, comma 10-bis, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte relativa alla determinazione della sanzione
pecuniaria della infrazione ivi prevista”.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 24 – Pertinenze delle strade

Pertinenze delle strade

  1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o
    all’arredo funzionale di essa.
  2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si
    distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
  3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono
    permanentemente alla sede stradale.
  4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro
    degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque
    destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e
    dei suoi utenti.Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente
    proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
  5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro
    possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente
    proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto
    autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità
    fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali eautostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del
    concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento
    dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di
    servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
    successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza
    regionale.
  6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello
    specifico provvedimento dell’autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato
    nell’art. 26, o li trasforma o ne varia l’uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). (19) (29) (43) (52)(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)(101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione
    dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore della violazione ed a sue
    spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione delle
    prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non
    esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

Art. 25 – Attraversamenti ed uso della sede stradale

Attraversamenti ed uso della sede stradale

  1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario,
    attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche,
    linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi,
    teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere,
    che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto
    possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la
    circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma
    restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte
    principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
    titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con
    riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
    1. le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore,
      comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di
      tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;
    2. nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
      sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente proprietario
      della strada di tipo A;
    3. nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle
      strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicatanell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
      c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle
      strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata,con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui
      al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
    4. nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle
      strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata,
      con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui
      al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
    5. quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere
      d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in
      appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a
      quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di
      realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente, stipulati tra
      gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato.
    6. quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada
      interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della
      titolarità delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a
      dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di
      entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi
      procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e
      all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
      attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
  2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico
    dell’autorità competente di cui all’art. 26.
  3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in
    modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
  4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.
  5. Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne
    mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma ((da € 866 a € 3.464)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114) (124) (133) (145) ((163))
  6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)).(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a
    carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate,
    secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 26 – Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

  1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro
    ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative
    convenzioni; l’eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al
    prefetto se trattasi di ente locale.
  2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell’ente proprietario
    della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
  3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con
    popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
    del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.((3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a
    banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla
    ricezione della richiesta da parte del comune))
  4. L’impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o
    altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o
    relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
    necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l’ente
    proprietario della strada.

Art. 27 – Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

  1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se
    interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell’A.N.A.S e, in caso di
    strade in concessione, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere alcompetente ufficio dell’A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario
    di adottare il relativo provvedimento.
  2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali
    sono presentate all’ente proprietario della strada.
  3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a
    sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
  4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso,
    accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni
    derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
  5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla
    loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali
    esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, nonché la durata,
    che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L’autorità competente può revocarli o
    modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
    sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
  6. La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al
    previsto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei relativi lavori.
  7. La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita
    dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
  8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o
    autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico
    risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.
  9. L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può
    chiedere un deposito cauzionale.
  10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o
    autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia
    conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art.
    12.
  11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)(101) (114) (124) (145) ((163))
  12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei
    lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione
    del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e
    ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione,
    del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 28 – Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Obblighi dei concessionari di determinati servizi

  1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e
    telefoniche, sia aeree che sotteranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione
    di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano
    comunque le strade, hanno l’obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall’ente
    proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si
    tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati alMinistero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di
    rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all’esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.))
    ((
  2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare su
    apposite sedi messe a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti
    eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a
    carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono
    previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In
    caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a
    corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

Art. 29 – Piantagioni e siepi

Piantagioni e siepi

  1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o
    danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine
    stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla
    distanza e dalla angolazione necessarie.
  2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale
    alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
    tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 173 a€ 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133)(145) ((163))
  4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria
    dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere
    abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 30 – Fabbricati, muri e opere di sostegno

Fabbricati, muri e opere di sostegno

  1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo
    da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative
    pertinenze.
  2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela
    della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la
    demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
    minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere
    necessarie.
  3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede
    d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
  4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse
    servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi
    stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
    riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.
  5. La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della
    spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ufficio
    periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente
    della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
  6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi
    adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la
    strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di
    eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
  7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti
    degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
  8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)).

Art. 31 – Manutenzione delle ripe

Manutenzione delle ripe

  1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle
    medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere
    di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede
    stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire
    interventi che possono causare i predetti eventi.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 159 a€ 641)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (124) (133) (145)((163))
  3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa
    accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II,
    del titolo VI.

Art. 32 – Condotta delle acque

Condotta delle acque

  1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla
    conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese
    necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati daterzi.
  2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o
    condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il
    passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte,
    anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della
    concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere
    devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di
    concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
  3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede
    stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al
    corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui
    terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.
  4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a
    quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento
    delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai
    soggetti obbligati le relative spese.
  5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano
    ottemperati spontaneamente dall’obbligato.
  6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 173 a €

Art. 33 – Canali artificiali e manufatti sui medesimi

Canali artificiali e manufatti sui medesimi

  1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l’obbligo di porre
    in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede
    stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
  2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a
    carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o
    abbiano titolo o possesso in contrario.
  3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada
    devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro
    o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell’ente proprietario della strada in relazione
    ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere
    ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l’opportunità di provvedere
    diversamente.
  4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è
    obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
    1. quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
    2. quando, a giudizio dell’ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente
      sicurezza.
  5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.
  6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all’allargamento della sede
    stradale, il relativo costo è a carico dell’ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei
    proprietari, possessori o utenti delle acque l’onere di manutenzione dell’intero manufatto.
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)).

Art. 34 – Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

  1. I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione,
    di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
    importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa
    durata.
  2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie
    un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa
    autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere
    versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
  3. I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato
    di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
  4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3
    agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
    all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture. (37)(128)
  5. Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). Se non è stato
    corrisposto l’indennizzo d’usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste
    dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del
    proprietario. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 34-bis


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120))

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35 – Competenze

Competenze

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per
    l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero
    dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade ((…)).
    Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle
    strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si
    renda necessario.
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme
    del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi
    internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri
    decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.
  3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la
    denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle
    dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Ispettorato sono demandate le
    attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed
operativa.

Art. 36 – Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

  1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione
    del piano urbano del traffico .
  2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore
    a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica,
    risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre
    particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione
    stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del
    ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. Le province provvedono, all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli
    altri enti proprietari delle strade interessate . La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19
    della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate
    all’art.17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
  4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della
    sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico,
    in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori
    ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
    prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo
    del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocita ‘ e di dissuasione della sosta, al fineanche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in
    relazione agli obiettivi da perseguire.
  5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove
    ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al ((Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti)) 
    per l’ inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226,
    comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione
    alla disposizione di cui al comma 3.
  6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal
    ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), di concerto con il ((Ministro dell’ambiente e della
    tutela del territorio)) 
    e il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), sulla base delle indicazioni
    formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano
    urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
    territoriale , fissati dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di
    quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
    142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
  8. È istituito, presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), l’albo degli esperti in materia
    di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con
    decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) di concerto con il Ministro dell’università e
    della ricerca scientifica e tecnologica.
  9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire
    l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio
    Ufficio tecnico del traffico , agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.
  10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti)) 
    a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il
    Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione.

Art. 37 – Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

  1. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento
    per singoli segnali, fanno carico:
    1. agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
    2. ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati
      su strade non comunali;
    3. al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali;
    4. nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione
      inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
      concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di
      competenza del comune.
  2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio
    stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.
    L’apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
    1. bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine
      del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla
      denominazione nella lingua italiana.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
    L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120)).

Art. 38 – Segnaletica stradale

Segnaletica stradale

  1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
    1. segnali verticali;
    2. segnali orizzontali;
    3. segnali luminosi;
    4. segnali ed attrezzature complementari.
  2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale
    ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa
    quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all’art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali
    verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su
    quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all’art. 43.
  3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di
    emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti
    tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7.
    Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se
    appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
  4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri
    abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità
    pari o superiore a 70 km/h.
  5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici,
    nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori,
    materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione
    (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà.Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
    esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell’utente della strada. I segnali sono,
    comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone
    invalide.
  6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale,fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa
    comunitaria e internazionale vigente.
  7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o
    esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia
    anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
  8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo
    sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
  9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di
    direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
  10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso
    pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all’uso pubblico. Nelle aree private non aperte
    all’uso pubblico l’utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a
    quelli prescritti dal regolamento.
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
  12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la
    segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
  13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono
    soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 421 a € 1.691)).(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (133) (145) ((163))
  14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente
    articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel
    termine di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    ponendo a carico dell’ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che
    costituisce titolo esecutivo.
  15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate

dall’art. 146.

Art. 39 – Segnali verticali

Segnali verticali

  1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
    1. segnali di pericolo: preavvisano l’esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai
      conducenti di tenere un comportamento prudente;
    2. segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono
      uniformarsi; si suddividono in:
      1. segnali di precedenza;
      2. segnali di divieto;
      3. segnali di obbligo;
    3. segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o
      utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
      1. segnali di preavviso;
      2. segnali di direzione;
      3. segnali di conferma;
      4. segnali di identificazione strade;
      5. segnali di itinerario;
      6. segnali di località e centro abitato;
      7. segnali di nome strada;
      8. segnali turistici e di territorio;
      9. altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
  2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro
    modalità di impiego e di apposizione.
  3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente
    articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell’art. 38.

Art. 40 – Segnali orizzontali

Segnali orizzontali

  1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti
    e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
  2. I segnali orizzontali si dividono in:
    • strisce longitudinali;
    • strisce trasversali;
    • attraversamenti pedonali o ciclabili;
    • frecce direzionali;
    • iscrizioni e simboli;
    • strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
    • isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
    • strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
    • altri segnali stabiliti dal regolamento.
  3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile
    di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
  4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un’altra discontinua; in tal caso esse indicano ai
    conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
  5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di
    arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di “fermarsi e dare
    precedenza” o il segnale di “passaggio a livello” ovvero un segnale manuale del personale che espleta
    servizio di polizia stradale.
  6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l’obbligo di
    arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale “dare precedenza”.
  7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le
    caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
  8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere
    oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le
    strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
  9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di
    pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
  10. È vietata:
    1. la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
    2. la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
    3. la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
  11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la
    precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i
    conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli
    attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su
    sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di
    pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

Art. 41 – Segnali luminosi

Segnali luminosi

  1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
    1. segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
    2. segnali luminosi di indicazione;b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;
    3. lanterne semaforiche veicolari normali;
    4. lanterne semaforiche veicolari di corsia;
    5. lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
    6. lanterne semaforiche pedonali;
    7. lanterne semaforiche per velocipedi;
    8. lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
    9. lanterna semaforica gialla lampeggiante;
      1. lanterne semaforiche speciali;
      2. segnali luminosi particolari.
  2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
    • rosso, con significato di arresto;
    • giallo, con significato di preavviso di arresto;
    • verde, con significato di via libera.
  3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori
    sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
    limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
  4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su
    fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato
    di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con
    significato di preavviso di arresto.
  5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non
    vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I
    colori sono:
    1. rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l’attraversamento, né di
      impegnare la carreggiata;
    2. giallo, con significato di sgombero dell’attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si
      trovano all’interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli
      che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
    3. verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l’attraversamento della carreggiata nella
      sola direzione consentita dalla luce verde.
  6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i
    colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
    limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
  7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di
    divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con
    significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
  8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da
    parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e
    delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da
    specifiche normative.((8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne
    semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere
    sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con
    tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE
    e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere
    eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia
    tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, incaso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da
    garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento))
  9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni
    consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare
    l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima
    dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti
    ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la
    precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad
    immettersi.
  10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti
    stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento
    dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in
    tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.
  11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di
    arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né
    l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
  12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico
    hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma
    limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di
    conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9,
    10 e 11.
  13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti
    indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione
    alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che
    interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
  14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono
    tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cuirispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
  15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate
    devono assumere il comportamento dei pedoni.
  16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i
    conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di
    X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta
    verso il basso.È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie
    reversibili anche quando venga data l’indicazione della X rossa.
  17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono
    procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
  18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta
    o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di procedere a minima velocità e di usare
    particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
    consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne
    semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
  19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi,
    nonché le modalità di impiego e il comportamento che l’utente della strada deve tenere in rapporto
    alle varie situazioni segnalate.

Art. 42 – Segnali complementari

Segnali complementari

  1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
    1. il tracciato stradale;
    2. particolari curve e punti critici;
    3. ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
  2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la
    velocità.
  3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro
    caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Art. 43 – Segnalazioni degli agenti del traffico

Segnalazioni degli agenti del traffico

  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti
    preposti alla regolazione del traffico.
  2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione
    data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
  3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
    1. braccio alzato verticalmente significa: “attenzione, arresto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei
      conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è
      fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impegnato
      l’intersezione stessa;
    2. braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: “arresto” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro
      senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per
      contro “via libera” per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
  4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova
    posizione significa ugualmente “arresto” per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietrodi lui e “via libera” per coloro che si trovano di fianco.
  5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresi
    far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli,
    nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
    segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
  6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del
    traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno
    che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito
    segnale distintivo.

Art. 44 – Passaggi a livello

Passaggi a livello

  1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un
    dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell’esercente la ferrovia, il quale avverta in
    tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I
    dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o
    non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri
    dispositivi di chiusura equivalenti.
  2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della
    strada, a cura e spese dell’esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
    alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere,
    integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo
    nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata
    lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l’interacarreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
  3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di
    segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
    la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
    avaria.
  4. Le opere necessarie ((per l’adeguamento dei passaggi a livello e quelle)) per assicurare la visibilità
    delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini
    dell’applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 45 – Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

  1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a
    quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la
    collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o
    gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della
    collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un
    termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta
    del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizionI delle presenti norme e del regolamento, dei
    decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica,
    nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a
    livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi d’intesa con il Ministero dei trasporti.
  3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione,
    lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi allenorme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita
    il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei
    dipendenti degli uffici centrali o periferici.
  4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti
    inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
  5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op- era dai soggetti autorizzati, l’ente
    proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare,
    rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle
    norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle
    condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale.
    Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l’ente proprietario della strada provvede
    d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il
    pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
  6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di
    controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico
    delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono
    soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
    previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di
    quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione
    e di approvazione. (126)
  7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80)(89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall’Ispettorato generale
    per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
    servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
    saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revocadell’autorizzazione.
  9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al
    comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il
    fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a €
    3.464))
    . A tale violazione

consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)

(133) (145) ((163))

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o
indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature
di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo
delle violazioni.

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il
fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 825 a

€ 3.305)). Alla violazione consegue la sanzione amministrativa

accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II,
del Titolo VI. (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

(153)

021.

TITOLO III – DEI VEICOLI

Capo I – DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 46 – Nozione di veicolo

Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie,
che circolano sulle strade guidate dall’uomo. ((Non rientrano nella definizione di veicolo)) :

((a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal
regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni

comunitarie, anche se asservite da motore)).
(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 47 – Classificazione dei veicoli

Classificazione dei veicoli

I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia; 
b) veicoli a trazione animale; 
c) velocipedi; 
d) slitte; 
e) ciclomotori; 
f) motoveicoli; 
g) autoveicoli; 
h) filoveicoli; 
i)  rimorchi; 
l) macchine agricole; 
m) macchine operatrici; 
n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

A)

– categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar; (*)
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
– categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
B)
– categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
C)
– categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
– categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
– categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
D)
 categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
– categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
– categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t

Art. 48 – Veicoli a braccia

Veicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli:

  1. spinti o trainati dall’uomo a piedi;
  2. azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 49 – Veicoli a trazione animale

Veicoli a trazione animale

  1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
    1. veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
    2. veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
    3. carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
  2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 50 – Velocipedi

Velocipedi

  1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente
    muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
    veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore
    ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è
    progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il
    ciclista smette di pedalare. ((I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante
    che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non
    superi i 6 km/h.)) ((163))
  2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Art. 51 – Slitte

Slitte

  1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto
    quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il
    danneggiamento del manto stradale.
  2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)

Art. 52 – Ciclomotori

Ciclomotori

  1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
    1. motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
    2. capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a ((45 Km/h));
    3. ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360)).
      ((
  2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La
    massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con
    decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
    prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall’ufficioeuropeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero dei
    trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.))
  3. Le caratteristiche ((dei veicoli)) di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel
    regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità
    per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione
    degli organi di propulsione.
  4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e
    2, sono considerati motoveicoli.

Art. 53 – Motoveicoli

Motoveicoli

  1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
    1. motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due
      compreso il conducente;
    2. motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
      massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
    3. motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose,
      capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
    4. motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
    5. mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi ((. Tale classificazione
      deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei
      semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;));
    6. motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
      persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali
      attrezzature relative a tale scopo;
    7. motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate
      permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali
      connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
    8. quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una
      persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa
      a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
      sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive
      sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono
      considerati autoveicoli.
  2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un
    mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
  3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti
    specifici e motoveicoli per uso speciale.
  4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza.
    La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
  5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
  6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le
    persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

Art. 54 – Autoveicoli

Autoveicoli

  1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si
    distinguono in:
    1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso
      quello del conducente;
    2. autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso
      quello del conducente;
    3. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
      superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e
      capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
    4. autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle
      cose stesse;
    5. trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
    6. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
      particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
      relative a tale scopo;
    7. autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di specialiattrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto
      del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose
      connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
    8. autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice.
      Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni
      caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel
      regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il
      trasporto è considerato eccezionale;
    9. autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
      1. autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su
        questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono
        comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
        connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
      2. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
        adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
      3. mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
        trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e
        materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali
        per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
        eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e
        comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì,
        idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
  2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
    autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 55 – Filoveicoli

Filoveicoli

  1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di
    contatto per l’alimentazione;sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente
    elettrico, e l’alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
  2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie
    previste dall’art. 54 per gli autoveicoli.

Art. 56 – Rimorchi

Rimorchi

  1. ((Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell’articolo 53,)) Irimorchi sono veicoli destinati adessere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e
    dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati.
  2. I rimorchi si distinguono in:
    1. rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai
      semirimorchi;
    2. rimorchi per trasporto di cose;
    3. rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell’art. 54;
    4. rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell’art. 54;
    5. caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi
      speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
    6. rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
      distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature
      turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
  3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità
    motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
  4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e
    trainabili da autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si
    considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli
    articoli 61 e 62 e dal regolamento.

Art. 57 – Macchine agricole

Macchine agricole

  1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività
    agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il
    trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario,
    nonché di addetti alle lavorazioni; pospossono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione
    di dette attività. ((È consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e
    tutela del territorio.))
  2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
    1. SEMOVENTI:
      1. trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi,
        prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
        di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature
        portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
      2. macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di
        speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;
      3. macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono
        essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
        massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
    2. TRAINATE:
      1. macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
        attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine
        agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
      2. rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
        essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico
        non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
  3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistemaequivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le
    macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di
    sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
    devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
  4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono
    essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
    conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché
    muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Art. 58 – Macchine operatrici

Macchine operatrici

  1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad
    operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto
    veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse
    con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal
    regolamento di esecuzione.
  2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
    1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
    2. macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
    3. carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
  3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate
    con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
  4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su
    strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche
    o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

Art. 59 – Veicoli con caratteristiche atipiche

Veicoli con caratteristiche atipiche

  1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli
    definiti nel presente capo.
  2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
    1. la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere
      assimilati ai fini della circolazione e della guida;
    2. i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
      equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

((2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le
caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I,
sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione))

AGGIORNAMENTO (4)

Art. 60 – Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico

Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico

  1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli
    autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
  2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.
    perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia
    delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
    requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla
    circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i
    trasporti terrestri.
  3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
    1. la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o
      raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle
      manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di unaparticolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
      nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
      stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei
      veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la
      velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
    2. il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Dipartimento per i trasporti
      terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
  4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
    quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
    Romeo, Storico FMI.
  5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i
    requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
  6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli
    di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto
    alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)) se si tratta di
    autoveicoli, o da € 42 a € 173 se si

tratta di motoveicoli.

Art. 61 – Sagoma limite

Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche’ mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e’ consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purche’ mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri. ((I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita’ inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche’ ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi)).

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l’idoneita’ certificata dei rimorchi, o delle unita’ di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita’ alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo’ raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche’ mobili.

5. Ai fini della inscrivibilita’ in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita’ di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9. 

Art. 62 – Massa limite

Massa limite

  1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei
    commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di marcia
    e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t.
    per quelli a 3 o più assi.
  2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rmorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio
    trasmesso all’aerea di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2, la massa complessiva a
    pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato,
    22 t se a due assi e 26 t se tre o più assi.
  3. Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici,
    tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
    daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore
    ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di
    veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di
    veicoli a tre o quattro assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensione
    penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o
    filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno
    carico non deve eccedere le 19 t.
  4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a
    tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non
    può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
  5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull’asse può caricato non deve eccedere 12 t.
  6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza
    assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3
    m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
  7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i
    limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste
    dall’art. 10.

7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,

DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 63 – Traino veicoli

Traino veicoli

  1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario
    per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.
  2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per
    avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco,
    le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza
    della circolazione.
  3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze,
    il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
  4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile,
    nonché le modalità e procedure per l’agganciamento.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 87 a €

344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

TITOLO III – DEI VEICOLI

Capo II – DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 64 – Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e
    disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
  2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)

Art. 65 – Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

  1. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono
    esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che
    emettano all’indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
    catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione
    su ciascun lato.
  2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
  3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di
    segnalazione visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi
    alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)

Art. 66 – Cerchioni alle ruote

Cerchioni alle ruote

  1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di
    cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei
    cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
  2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a
    contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
    metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5
    mm per parte.
  3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o
    discontinuità.
  4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico
    consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
  5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente
    articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 42 a €173)).
    (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) (4)

Art. 67 – Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del
    proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per
    quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei
    cerchioni.
  2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o
    quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
  3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle
    indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
    l’interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
    trasporti.
  4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di
    residenza del proprietario.
  5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa
    prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64)(80) (89) (101) (114) (124) (145)
  6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa
    targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19)(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
    della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo
    I, sezione II, del titolo VI.

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 68 – Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
    1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed
      efficace sulle rispettive ruote;
    2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di
      catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
      devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti
    nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
  3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono
    usati durante competizioni sportive.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
    costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche checonsentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
  5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le
    cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento.
  6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o
    di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente
    articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
    26 a € 102. (19) (29)(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
  7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di un a somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114) (124) (145)
  8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non
    conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce
    reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43)

(52) (64) (80) (89)

(101) (114) (124) (133) (145) ((163))

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le

presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 69 – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e
dei velocipedi

Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e
dei velocipedi

  1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le
    caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e
    le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi,
    nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.

((4))

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Art. 70 – Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

  1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale.
    Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui taliservizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di
    piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione
    “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo
    stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
  2. Il regolamento di esecuzione determina:
    1. i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
    2. le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione
      animale;
    3. le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
    4. le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
  3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate
    slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione
    animale.
  4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere
    ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da€ 87 a € 344)). Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sonoosservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da € 42 a € 173. In tal caso
    consegue la sanzione amministrativaaccessoria del ritiro della licenza. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della
    confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I – Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Art. 71 – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

  1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che
    interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni
    tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate
    nel regolamento.
  2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
    territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
    periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli
    a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
  3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati,
    stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2,
    nonché le modalità per il loro accertamento.
  4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le
    prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
    nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata in
    applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
    raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per
    l’Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
  5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono
    approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
  6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite
    dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a €
    344
    . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è
    da € 173 a € 694

Art. 72 – Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

  1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
    1. dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    2. dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
    3. dispositivi di segnalazione acustica;
    4. dispositivi retrovisori;
    5. pneumatici o sistemi equivalenti.
  2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del
    dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
    1. dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con
      gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con
      decreto del Ministro dei trasporti;
    2. segnale mobile di pericolo di cui all’art. 162;
    3. contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento.2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
      nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in
      Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con
      strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono
      definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto
      dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere
      equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il
      31 dicembre 2006.2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a
      pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
      nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi
      immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi
      sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di
    pedagi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
    Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
    caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.
  4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto
    applicabili a tale tipo di veicolo.
  5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di
    cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati
    con idonei dispositivi di agganciamento.
  6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi
    supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
    relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di
    comportamento.
  7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
    equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
  8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei
    trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei
    trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
    l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
  9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le
    prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
    caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presentearticolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.
  10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le
    prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi
    presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è
    effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
    raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per
    l’Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
  11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere
    riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
  12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di
    unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di
    montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
  13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
    prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto
    alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

Art. 73 – Veicoli su rotaia in sede promiscua

Veicoli su rotaia in sede promiscua

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l’agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

Art. 74 – Dati di identificazione

Dati di identificazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell’ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l’omologazione, l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepite dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.728 a euro 10.913.

Art. 75 – Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmfB0123, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonchè le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2. (*)

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85, o a servizio di piazza di cui all’articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, che sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2. (*)

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2. 

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 76 – Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

1. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all’accertamento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.

3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, visto l’esito favorevole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto.

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.

Art. 77 – Controlli di conformità al tipo omologato

Controlli di conformità al tipo omologato

1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 a euro 3.382 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 78 – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione. (*) Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 79 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1 del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. La misura della sanzione è da euro 1.208 a euro 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

Art. 80 – Revisioni

Revisioni

  1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione
    della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di
    accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i
    veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo
    quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del
    Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
    effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento dei veicoli e che
    hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
  2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in
    armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei
    veicoli a motore.
  3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa
    complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la
    revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
    successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
    comunitarie vigenti in materia.
  4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del
    conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
    pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
    taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici larevisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso a
    visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
  5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
    polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
    rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli
    veicoli.
  6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento
    acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
  7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
    conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi
    di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al
    competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di
    revisione singola.
  8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni
    operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti
    per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il
    conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati
    al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), può
    per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette
    revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e
    motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
    attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di
    autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
    autoriparazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
    possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
    cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del
    medesimo registro, in modo da garantire l’iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (83)
  9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di
    attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
    precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in
    possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
    sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio
    decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma
    8.
  10. Il Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle
    officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
    presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
    con le modalità di cui all’art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1′ dicembre 1986, n. 870, da personale
    del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
    qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva
    tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in
    conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del
    Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro
    dell’economia e delle finanze.
  11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle
    necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
    vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
  12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
    finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i trasporti
    terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed
    ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, ai
    sensi del comma 10.
  13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con
    disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all’ufficio provinciale competente del Dipartimentoper i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con
    indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché
    l’attestazione del pagamento della tariffa da parte dell’utente, al fine della relativa annotazione sulla
    carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta
    stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici
    competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che
    provvederanno a restituirla all’utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la
    certificazione dell’impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di
    circolazione.
  14. Ad esclusionedei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non
    sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma ((da € 173 a € 694)). Tale sanzione èraddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle
    disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è
    sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo
    al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del
    Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta
    revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
    attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
    ((da € 1.998 a €7.993)). All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione
    amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le
    disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la
    sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114) (124) (133) (145) ((163))
  15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti
    uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle
    modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). Se nell’arco di dueanni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio competente del Dipartimento per
    i trasporti terrestri revoca la concessione. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)((163))
  16. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro
    di cui al comma 8.
  17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). Da tale violazione

discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

(4)

(83)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (83)

Il Decreto 2 agosto 2007, n. 161, ha disposto:

  • (con l’art. 1, comma 1) che “La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro
    rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell’articolo 80 del
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è fissata in Euro 45,00 che l’utente corrisponde
    anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento
    trasporti terrestri – Roma.”
  • (con l’art. 2, comma 1) che “La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro
    rimorchi eseguite dalle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è
    fissata in Euro 45,00 che l’utente corrisponde anticipatamente all’impresa interessata. A tale tariffa è
    aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che
    l’utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall’articolo 1, per l’annotazione dell’esito
    della revisione sulla carta di circolazione”.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 81 – Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti (Dipartimento per i trasporti terrestri)

Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti ((Dipartimento per i trasporti terrestri))

  1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi
    trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli ((del Dipartimento per i trasporti
    terrestri)) 
    della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria
    o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra omaturità scientifica.
  2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o
    maturità scientifica, vengono abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito
    corso di qualificazione con esame finale, secondole modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
  3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all’effettuazione degli accertamenti
    tecnici di cui ai commi precedenti.
  4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del
    corso di qualificazione previsto dal comma 2.

Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Art. 82 – Destinazione ed uso dei veicoli

Destinazione ed uso dei veicoli

  1. Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
  2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
  3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
  4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietrocorrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri
    casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
  5. L’uso di terzi comprende:
    1. locazione senza conducente;
    2. servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
    3. servizio di linea per trasporto di persone;
    4. servizio di trasporto di cose per conto terzi;
    5. servizio di linea per trasporto di cose;
    6. servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
  6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
    possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
    L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto.Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
    terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati,
    in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in
    servizio di linea e viceversa.
  7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni
    o agli usi cui può essere adibito.
  8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o
    per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19)(29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo
    destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)(124) (133) (145) ((163))
  10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
    sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
    titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

Art. 83 – Uso proprio

Uso proprio

  1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone
    ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
    imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loroattività, a seguito di accertamento effettuato dalla Dipartimento per i trasporti terrestri sulla
    sussitenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
    ministeriali.
  2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è
    rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta
    dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio
    così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale
    legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6
    t.
  3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto
    proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
  4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto
    oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a €694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di
    circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
    VI.
  6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le
    prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art.
    46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del

presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 84 – Locazione senza conducente

Locazione senza conducente

  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando
    il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
    quest’ultimo, il veicolo stesso.
  2. È ammessa, nell’ ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri
    delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed
    autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato
    membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in
    circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
  3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
    autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
    autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra
    impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.3-bis. L’impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus
    con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione,può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al
    Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.
  4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
    1. i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno
      carico non sia superiore a 6 t;
    2. i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di
      persone, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché
      i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di
      attrezzature turistiche e sportive.
  5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. (50)
  6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’interno, è autorizzato a
    stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
  7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)) se trattasi di
    autoveicoli o rimorchi ovvero da € 42 a € 173 se trattasi di altriveicoli. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
    carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
    titolo VI.

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 ha disposto (con l’art. 3, comma 2) che “La disposizione di cui al
comma 5, dell’articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia
di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.”

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la

presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 85 – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

  1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche
    che regolano la materia.
  2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di
    persone:
    1. i motocicli con o senza sidecar;
    2. i tricicli;b-bis) i velocipedi;
    3. i quadricicli;
    4. le autovetture;
    5. gli autobus;
    6. gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
    7. i veicoli a trazione animale.
  3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
  4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur
    essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente
    senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)) e, se si tratta di

autobus, ((da € 430 a € 1.731)). La violazione medesima importa la

sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)

(124) (133) (145) (145a) ((163))

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 86 a € 338)). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (80) (89)

(101) (114) (124) (145) (145a) ((163)) (4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (145a)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha

disposto (con l’art. 10-bis, comma 4) che “Le sanzioni di cui all’articolo 11-bis della legge 15 gennaio
1992, n. 21, per l’inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste
dall’articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente”.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 86 – Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

  1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che
    regolano il settore.
  2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
    adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.812 a € 7.249)).Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della
    sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
    sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione
    per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le
    stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (80) (89) (101) (114)(124) (133) (145) ((163))
  3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore
    ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma ((da € 86 a € 338)). (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

Art. 87 – Servizio di linea per trasporto di persone

Servizio di linea per trasporto di persone

  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l’esercente,
    comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati econ offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di
    persone.
  2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli
    autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
  3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità
    competenti ad accordare le relative concessioni.
  4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l’intestatario della
    carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il
    concedente la linea può autorizzare l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di
    noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di
    circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall’autorità concedente, in cui
    sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.
  5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono
    locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero
    dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con
    l’autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
  6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su
    linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29) (43) (52)(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di
    circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 88 – Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per
    conto terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
    ordinati dal mittente.
  2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio
    ed è accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia,
    che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n.
    298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
  3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le
    prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione è punito ((con le sanzioni
    amministrative previste dall’art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298))
    .

Art. 89 – Servizio di linea per trasporto di cose

Servizio di linea per trasporto di cose

  1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
    materia.

Art. 90 – Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

  1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche
    di
    settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per
    effettuare il
    servizio.
  2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non
    adibiti a tale
    uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a €1.731)).

(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

(4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo
III del
presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 91 – Locazione senza conducente con facoltà di acquisto leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio

Locazione senza conducente con facoltà di acquisto leasing e vendita di veicoli con patto di riservato
dominio

  1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a
    nome
    del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario
    e
    della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene
    effettuata in
    relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in
    possesso
    del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime
    ipotesi, si
    considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra
    sono
    riportate nella iscrizione al P.R.A.
  2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il
    locatario è
    responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.
  3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al
    nome
    dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e
    della
    data di pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
  4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utilizzatore a titolo di locazione
    finanziaria e
    all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.

Art. 92 – Estratto dei documenti di circolazione o di guida

Estratto dei documenti di circolazione o di guida

  1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di
    abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono
    consegnati
    agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive
    attribuzioni, questi
    ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del
    documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.
  2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della
    legge 8
    agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero
    l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che
    deve essere

riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre
a
disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del
presente
articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta.

Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui
ne
sussistano le condizioni.

  1. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma ((da € 430 a €

1.731)). Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca
dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra
irregolarità nel
rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
((da € 87 a € 344)).

(19) (29) (43) (52) (64)

0, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione


Art. 93 – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi


Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
    1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. 1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di
    un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
    1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
    1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
    a) ai residenti nel Comune di Campione d’Italia;
    b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
    c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
    d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
    e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero. 2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.
  2. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
  3. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità diversamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
  4. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. (138a) (148)
  5. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.
  6. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)).
    Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
    7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 711 a euro 2.842)). L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina
    l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.
    ((163))
    7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 250 a euro 998)). Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine ditrenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede
    all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. ((163))
  7. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64)
    (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a) (148)
  9. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.
  10. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
    l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso. (138a) (148) (4)

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

———- AGGIORNAMENTO (64)Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)
Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
—————AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 5 e 12 e

dell’abrogazione di cui al comma 9 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 5 e 12 e

dell’abrogazione di cui al comma 9 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.Art. 93-bis
Art. 93 bis
NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE


Art. 94 – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario).


Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario).

  1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (138a) (148)
  2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226. (138a) (148)
  3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 727 a € 3.629)). (52) (64) (80) (89) (101) (114)
    (124) (133)(145) ((163))
  4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1,
    l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 363 a € 1.813)). (52) (64) (80) (89)
    (101) (114) (124) (133) (138a) (148) (145) ((163))
    4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati
    dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
  5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
  6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
  7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
  8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori. —————
    AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)
Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

————— AGGIORNAMENTO (89)Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
—————AGGIORNAMENTO (148)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)
Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.


Art. 94-bis – Divieto di intestazione fittizia dei veicoli.

  1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. (138a) (148)
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)). Lasanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. (114) (124) (133) (145) ((163))
  3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che
    l’accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.


Art. 95 – Duplicato della carta di circolazione

Duplicato della carta di circolazione

  1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a)(148)

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il
procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di
circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (99)

  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105.
  5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a)(148)
  6. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla
    sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 26 a € 102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) (4)

Art. 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche,
l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti
il
mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso
dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato
l’effettuato
pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione
d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro
delle
targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.)) ((138a)) ((148))

  1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98)). ((138a)) ((148))

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui
al
comma 7 dell’articolo 93.

Art. 97 – Circolazione dei ciclomotori

Circolazione dei ciclomotori

  1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo,
nonché
quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
ovvero da uno
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto
dirigenziale

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio
nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

  1. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita.
    La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità
    previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  2. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del
    veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.
  3. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la
    produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
    e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
  4. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità
    superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una
    somma ((da € 1.084 a € 4.339)). Alla sanzione ((da € 845 a € 3.382)) è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (133) (145) ((163))
  1. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o
    prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una
    velocità
    superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 421 a € 1.691)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (133) (145) ((163))
  1. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di
    circolazione,
    quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 158 a € 635)).
  2. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  1. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa
    del
    pagamento di una somma ((da € 79 a € 316)). (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  2. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.871 a € 7.488)). (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  1. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente
    visibili è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 85 a € 337)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) (145) ((163))
  1. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal
    regolamento,
    ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.871 a € 7.488)). (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  1. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del
    certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
    regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 396 a € 1.584)). Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  1. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di
    circolazione o
    della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto
    alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 79 a € 316)). Alla medesima sanzione è
    soggetto chi non

provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta
denuncia.

(80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

  1. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
    confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi
    previsti dal
    comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui
    dipende il
    personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia
    assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
    svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di
    accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue
    la
    sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta
    giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo
    del
    veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
    sanzione
    accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione
    delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo,
    secondo le
    norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 98 – Circolazione di prova

Circolazione di prova

  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
  3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). La stessa sanzione si applica se il
    veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo
    dipendente
    munito di apposita delega. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del
    pagamento di una somma ((da € 173 a €

694)); ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)
(101) (114)

(124) (133) (145) ((163))

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

Art. 99 – Foglio di via

Foglio di via

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di
    controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per
    partecipare a
    riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed
    usati, per i quali
    non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa
    provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o
avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O
provvisti del foglio
di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, il
trasporto di altri
veicoli nuovi di fabbrica destinati anch’essi alla medesima finalità.

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e
targa
provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere
autorizzate di
veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch’essi destinati alle
medesime finalità.

  1. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
  2. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
  1. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è
    soggetto
    alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
  1. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la
    sanzione
    amministrativa è del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)) e ne consegue la sanzione
    amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del
    titolo

VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

(4)

Art. 100 – Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

  1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i
    dati di immatricolazione.
  2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di
    immatricolazione.
  3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate
contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di
proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto,
esportazione
all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (99)

  1. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente
    di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (99)
  2. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.
  4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione,
    ripetitrici e di
    riconoscimento.
  5. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di
    circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di
    cui
    all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
    una
    specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
    terrestri,
    dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il
    veicolo e
    rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto
    Poligrafico
    dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale
    periodo è
    consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.
  6. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
  • i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
  • la collocazione e le modalità di installazione;
  • le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i
    requisiti di idoneità per l’accettazione.
  1. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che
    possano
    creare equivoco nella identificazione del veicolo.
  2. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)

(101) (114) (124) (145) ((163))

  1. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la
    sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 2.046 a € 8.186)). (52) (64) (80) (89) (101)

(114) (124) (133) (145) ((163))

  1. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da € 26 a €
  2. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
  3. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse,
    falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
  4. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del
    ritiro
    della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue
    la
    sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
    violazioni, la
    sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è
    di
    tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della
    targa. Si
    osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto dell’immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 102 – Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonchè i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100 comma 1, l’intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L’intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Art. 103 – Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

  1. Per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o
    l’avente
    titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
    generali e
    del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le
    relative
    targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel
    rispetto
    delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo
    sia
    in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo
    della
    revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi
    dell’articolo 75, e
    che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7. Per
    raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada
    solo se
    munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99. (138a) (148)
  2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, ritirati d’ufficio tramite gli organi di
    polizia, che ne
    curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
    affari
    generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo
    dalla
    circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo
    stesso
    non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga
    demolito
    o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione
    dall’archivio

nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal
pubblico
registro automobilistico. (138a) (148)

  1. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
  2. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
  3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 173 a

€ 694)). IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE

DEL PRESENTE PERIODO. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Capo IV – CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI



Art. 104 – Sagome e masse limite delle macchine agricole



Sagome e masse limite delle macchine agricole

  1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per lasagoma limite le norme stabilite dall’art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.Salvo quanto diversamente disposto dall’art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle
    macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più
    assi.Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico
    unitario medio trasmesso dall’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando,
    se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le
    masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.La massa massima sull’asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a
    distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla
    strada dall’asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della
    macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con
    velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono
    rispondere alle seguenti prescrizioni:
    1. lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della
      trattrice non zavorrata;lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della
      trattrice non zavorrata;la lunghezza complessiva dell’insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice
      agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della
      trattrice;la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa
      ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissatinei commi precedenti;il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il
      trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l’attrezzatura sia
      equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano
      di appoggio.
    Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste
    nei commi dall’1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non
    rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono
    essere munite, per circolare su strada, dell’autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata
    dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la
    rimanente rete stradale. (99)Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di
    applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle
    macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le
    cautele da osservare durante la marcia su strada.Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). (19) (29)
    (43)(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme di
    bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure
    senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) 64) (80) (89) (101) (114)(124) (133) (145) ((163))Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé
    l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
    173.Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di
    corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114) (124) (145)Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista
    dai commi 24 e 25 dell’art. 10.

Art. 105 – Traino di macchine agricole

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8. (*)

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.


Art. 106 – Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole


Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57 comma 2 devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:

a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l’illuminazione; 
b) dispositivi per la frenatura; 
c) dispositivo di sterzo; 
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica; 
f) dispositivo retrovisore; 
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; 
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per traino; 
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all’elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h), devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell’art. 57, comma 2 lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2 lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all’art. 57, comma 2, lettera h), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.

6. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonchè per la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l’omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall’ufficio europeo per le Nazioni unite-Commissione economica per l’Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 107 – Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

Art. 107Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono soggette all’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.

2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l’accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.l.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o parziale rilasciata da uno stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.


Art. 108 – Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine
agricole

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall’art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento di cui all’art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l’origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell’esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all’acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.


Art. 109 – Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole


Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell’art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonchè i relativi oneri a carico del titolare dell’omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell’efficacia dell’omologazione o alla revoca dell’omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.



Art. 110 – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine
agricole



Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine
agricole

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 ) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3) e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessivi non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonchè a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.(*)

2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo 6 -bis , comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, è consentita l’immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. (*)

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonchè il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonchè le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4 di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3 (**).

5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall’Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (**).

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 111 – Revisione delle macchine agricole in circolazione

Revisione delle macchine agricole in circolazione

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonchè, ove ricorrano, i criteri per l’accertamento dei requisiti minimi d’idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’art. 80, comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 112 – Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del
documento di circolazione

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del
documento di circolazione

  1. Le macchine agricole soggette all’accertamento dei requisiti ai sensi dell’art. 107 non devono
    presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel
    certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi
    prescritti.
  2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta dell’interessato,
    sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all’art. 107, comma 2, la macchina agricola
    alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel
    documento di circolazione; a seguito dell’esito favorevole dell’accertamento i predetti uffici
    provvedono all’aggiornamento del documento stesso.
  3. Alle macchine agricole soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si
    applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
  4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel
    comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)), salvo che il
    fatto costituisca reato.

Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)

Art. 113 – Targhe delle macchine agricole

Targhe delle macchine agricole

  1. Le macchine agricole semoventi di cui all’art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su
    strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N.360.
  2. L’ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice
    della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di
    quest’ultima.
  3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di
    una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
  4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la
    produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l’art. 101.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo ((è soggetto alle sanzioni amministrative,
    comprese quelle accessorie,)) 
    stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
  6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l’applicazione di quanto
    previsto al comma 4.

Art. 114 – Circolazione su strada delle macchine operatrici

Circolazione su strada delle macchine operatrici

  1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme
    stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle
    stabilite dall’art. 106.
  2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici
    competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che
    dichiari di essere il proprietario del veicolo.((2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2,
    lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con
    decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per
    l’immissione in circolazione))
  3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli
    articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno
    sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
    eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione
    per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
  4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa
    contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di unaspeciale targa di immatricolazione.
  5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni
    nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
    con decreto del Ministro dei trasporti.
  6. Le modalità per l’ immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni
    amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con
    macchine agricole. (4)

TITOLO IV – GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 115 – Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1

c) anni diciotto per guidare:
1) (Abrogato dalla Legge n. 115 del 29/07/2015)
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonchè i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;

f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purchè accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tTale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis. (Abrogato)

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro.

4. (Abrogato dalla Legge n. 115 del 29/07/2015)

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 116 – Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B:
1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli; (**)
2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni; (**)
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (**). Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b), c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento.
Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123 . Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo. (*)

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE C1, C, C1E e CE, anche speciale (**), conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, anche speciale, (**) conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 397 euro a 1.592 euro.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.021 a euro 4.084. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408 a euro 1.634.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 116-bis – Rete dell’Unione europea delle patenti di guida

  1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico
    europeo,
    relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revoche delle
    patenti avviene
    mediante la rete dell’Unione europea delle patenti di guida, di seguito “rete”.
  2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo
    previste
    dalla legislazione dell’Unione.
  3. L’accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell’Unione europea si
    conforma
    alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l’accesso alla stessa è consentita
    esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e
    delle
    patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

Limitazioni nella guida

1. (Abrogato dal D.Lgs. 59/2011)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria. (***) 
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. (****)
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. (**) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (*).

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 118 – Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L’ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell’interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell’art. 126, l’ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell’ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 118-bis – Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni
professionali).

((1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui

all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per
residenza si
intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello
Spazio
economico europeo))

  1. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una
    persona dimora
    abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e
    professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi
    personali,
    che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per
    residenza
    normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in
    altro
    Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione
    che
    vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in
    Italia
    per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e
    scolastici
    non implica il trasferimento della residenza normale.
  2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza
    normale il
    possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all’anno.

Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L’accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze. Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcoolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Art. 120 – Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1. (**)

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.084 a euro 3.253.

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l’applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l’irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l’interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l’applicazione dell’ulteriore misura dell’interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo. (*)

Art. 121 – Esame di idoneità

Esame di idoneità

1. L’idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d’esame e quant’altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all’articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all’articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell’esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (**) che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (**) sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonchè i contenuti e le procedure dell’esame finale.
La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a un controllo di qualità sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile. (**)

6. L’esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d’esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell’articolo 122.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell’autorizzazione per l’esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto per non più di due volte, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell’esame di guida, il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 116.

Art. 122 – Esercitazioni di guida

Esercitazioni di guida

  1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di
    validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
    è rilasciata un’ autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo
    delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
    presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo
    precedente non sono consentite più di due prove. (99)
  2. L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata
    richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione
    di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la
    stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore
    deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
    efficacemente in caso di necessità. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
  3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le
    norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
  4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni
    recanti la lettera alfabetica “P”. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la
    scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno
    determinate nel regolamento.
  5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in
    funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni
    in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con
    istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sonostabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (99)
  6. L’autorizzazione è valida per sei mesi.
  7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
    istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). Lastessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101)(114) (124) (133) (145) ((163))
  8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore,
    persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)). Alla violazioneconsegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme
    del capo I, sezione II, del titolo VI.Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52)(64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 87 a €344)). (19) (29) (43) (52) (64)(80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le

presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (99)

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto:

  • (con l’art. 20, comma 3) che “Il comma 1 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del
    1992, come
    modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il
    conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
    data di entrata in vigore della presente legge”;
  • (con l’art. 20, comma 4) che “Il decreto di cui al comma 5-bis dell’articolo 122 del decreto
    legislativo n.
    285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre
    mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 123 – Autoscuole

Autoscuole

  1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate
    autoscuole.
  2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali
    compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.
  3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle
    autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto
    dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull’insegnamento.
  4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di
    inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente
    dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo
    regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per
    l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti
    prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deveessere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare
    ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o
    amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità
    finanziaria. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40. (81)
  5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona
    condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e
    di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale,
    maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
    eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti
    al legale rappresentante. (81)
  6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
    da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
    prevenzione previste dall’art. 120, comma 1.
  7. L’autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di
    qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed
    istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica
    professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
    automobilistica, riconosciuto dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole
    possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la
    formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei
    documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo
    precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole
    consorziate possono essere adeguatamente ridotte. (99) (102) (113) (121) (125)
    1. bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
      prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo nonsuperiori a tre anni.
  8. L’attività dell’autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
    1. l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;
    2. il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più
      ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
    3. il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento per i
      trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola.
  9. L’esercizio dell’autoscuola è revocato quando:
    1. siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
    2. venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;
    3. siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
      1. bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è
        parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi
        cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
  10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i
    requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e
    degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al
    comma 7-bis; i criteri per l’accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei
    soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche
    al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di
    esame per l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la
    citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. (99)
    1. bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10,
      sono organizzati:
      1. dalle autoscuole che svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di
        qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la
        formazione integrale;
      2. da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
        della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i
        rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008,
        pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il
        decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. (99)
  11. Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 11.108 a € 16.661)).
    Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura
    dell’autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le
    norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (101) (114) (124) (133) (145)((163))
    1. bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a
      fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo
      dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di
      autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 11.108 a €
      16.661)). Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. (101) (114) (124) (133)
    (145) ((163))11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è
    sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
    in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
    1. per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
    2. per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all’idoneità
      dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
    3. per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui
      alle lettere a) e b).
    11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano
    dispongono l’inibizione alla prosecuzione dell’attività per i soggetti a carico dei quali, nei due annisuccessivi all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter,
    è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo
    comma.
  12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
    essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)(101) (114) (124) (133) (145) ((163))
  13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando
    quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo
    svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell’attività di consulenza, secondo la legge 8
    agosto 1991, n. 264.

Art. 124 – Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici))

  1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine
    operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle
    patenti di cui all’articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i
limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di
40

km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera
a),
nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le
    caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono
    essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste
    dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
  2. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2
    stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da
    mutilati e minorati fisici.
  3. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è
    punito ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento si applica la disposizione
    di cui all’articolo 116, comma 14.))

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la

presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del
presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute
negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per
le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Art. 125 – Validità della patente di guida

Validità della patente di guida

  1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in
possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti
già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

  1. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli
della
categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo
titolare sia
già in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli,
rispettivamente,
delle categoria C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie
A1 e A2,
B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a
mutilati o
minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella
patente
stessa;

h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i
tricicli di
potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della
categoria A1.

  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un
    codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in
    condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa
    del
    pagamento di una somma ((da € 158 a €

638)). (133) (145) ((163))

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un
codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo o circola in
condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui
all’articolo 173,

comma 3.

  1. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
    adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da
    quella
    indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma ((da 80 euro a 317 euro)). (145) ((163))
  2. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
    sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
    VI.

(102) (114)

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le

presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del
presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute
negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per
le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo in considerazione gli importi
delle
sanzioni così come aggiornati dal Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305), aveva
previsto (con l’art. 1, comma 1) che la sanzione da € 80 a € 318

dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 84 a € 335 e che la
sanzione da € 159 a € 639 dovesse intendersi sostituita dalla
sanzione da € 168 a € 674. Tali modifiche devono intendersi superate

da quelle disposte dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) aveva inoltre previsto (con l’art.
1,
comma 2) che le suindicate modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 126 – Durata e conferma della validità della patente di guida

Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità (**) della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile (**), che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (**), nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6. (*)

8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile. (**)

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. (*) Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter. (**)

10. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione (**) del Dipartimento per la mobilità sostenibile (**) l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile (**) sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (**). (*)

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

Art. 126-bis – Patente a punti

Patente a punti

1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame.
A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Art. 127

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104))

Art. 128 – Revisione della patente di guida

Revisione della patente di guida

  1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi
    previsti
    dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la
    commissione
    medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida
    qualora
    sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
    dell’idoneità
    tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici
    competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di
    sospensione o
    revoca della patente. (15)

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare
comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del
Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i
soggetti
di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.

La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4
dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione
clinica del
paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente
sia
stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo
carico sia
stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il

conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del
presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo
119,
comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo,
accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con
l’idoneità alla
guida ai sensi della normativa vigente. (102)

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui
siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente
della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui
all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  1. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti,
    agli
    accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida
    fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal
    giorno
    successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della
    revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici
    provinciali o
    del prefetto.

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da € 168 a € 678)) e alla sanzione amministrativa
accessoria

della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida,
a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (114)
(124)

(133) (145) ((163))

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120.

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel

modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con

l’art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la

presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del
presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute
negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per
le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 129 – Sospensione della patente di guida

Sospensione della patente di guida

  1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla
    guida
    adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione
    di
    una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da
    ciascuna di tali norme indicato.
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
  3. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario
    per
    la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea
    perdita dei
    requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
    l’interessato non

produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti
requisiti
psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575. (15)

  1. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del
    Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal
    prefetto del
    luogo di residenza del titolare ((…)). Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata
    comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il
    tramite
    del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per
    i
    trasporti terrestri e della Direzione generale dell’amministrazione generale e per gli affari del
    personale del Ministero dell’interno. (15) ((102))
  2. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo. (56)

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel

modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 2) che le modifiche ai commi 2 e 3 del presente articolo decorrono dal 1 ottobre
1995.
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha
inoltre
disposto (con l’art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di
guida,
conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal comma 2 del presente
articolo, sono
adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa
certificazione
sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.

AGGIORNAMENTO (56)

Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha
disposto
(con l’art. 7, comma 6) che le disposizioni del comma 4 del presente articolo hanno effetto dal 1
settembre 2003.

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del
presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute
negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per
le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

Art. 130 – Revoca della patente di guida

Revoca della patente di guida

  1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
    terrestri:

a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;

b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo;
(28) (40)

(47) (57)

c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da
uno
Stato estero.(15)

  1. Allorchè siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di
    guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici
    previsti per
    la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente
    revocata,
    senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’art. 116 per il conseguimento
    delle
    patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all’art. 117 si applicano con riferimento
    alla data
    di rilascio della patente revocata.

((2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto

definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita all’interessato))

((56))

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel

modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con
l’art. 2, comma 2) che la modifica al comma 1 del presente articolo decorre dal 1 ottobre 1995.

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha
inoltre
disposto (con l’art. 2, comma 3) che i provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di
guida,
conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti dal presente articolo, sono
adottati dal
prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria
sia
stata rilasciata anteriormente al 1 ottobre 1995.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n.
43),
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e
130,
comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della
patente nei
confronti di coloro che “sono stati” sottoposti a misure di sicurezza personali”.

AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44)
ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1 e 130,
comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte in cui prevede la revoca della
patente di
guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all’art. 2 della legge 27
dicembre
1956, n. 1423.

AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2001 n. 29), ha
dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo
codice,
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati
sottoposti alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3
agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente
modificata e integrata”.

AGGIORNAMENTO (57)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003,
n.
29) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 130, comma 1, lettera b), nella
parte in cui
prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non
inferiore a
tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati
della
stessa natura.

AGGIORNAMENTO (56)

Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha
disposto
(con l’art. 7, comma 6) che le disposizioni del comma 2-bis, primo periodo, del presente articolo
hanno
effetto dal 1° settembre 2003.

Art. 130-bis
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120))

Art. 131 – Agenti diplomatici esteri

Agenti diplomatici esteri

  1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari
    accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle
    norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o
    comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le
    comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
  2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli
    agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su
    richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova,
    quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all’immatricolazione, assegnando speciali targhe
    di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di
    concerto con il Ministro degli affari esteri.
  3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da
    soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla
    segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.
  4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del
    comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La
    relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali
    con le organizzazioni internazionali.

Art. 132 – Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già
    adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30
    agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
    anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se
    il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione
    civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via
    e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine.
    L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di
    circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione
    d’Italia.
  3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il
    contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
    modalità che verranno stabilite nel regolamento.
  4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio
    nazionale.
  5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da euro 711 a euro 2.842)).
    L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile
    competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo
    trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
    disposizioni dell’articolo 213.

Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è
immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di

confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. ((163))

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 133 – Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

  1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia,
    devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
  2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
  3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato
    l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 87 a €

344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 134 – Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

  1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati
    per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a
    cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di
    circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
    riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
    1. bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in
      uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti
      all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati inuno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone
      giuridiche costituite in uno dei Paesi dell’Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile
      con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a
      condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una
      persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
  2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 83 a € 332)). Dalla violazione consegue
    la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione
    II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente
    all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93. (16) (19) (29) (43)

(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 17/4/1996, n.
16) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui
prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la
proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la

presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 135 – Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo).

  1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciatada uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono
    condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che
    non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un
    permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La
    patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
  2. Il permesso internazionale è emesso dall’autorità competente che ha rilasciato la patente ed è
    conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.
  3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo
    Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un
    certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo
    Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui
    sopra, concessi dall’autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
  4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea
    o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di
    comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e
    6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
  5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o
    allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
    derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è
    ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette
    un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della
    sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente
    trascorso il predetto termine. Ferma restando l’efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel
    territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente
    ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al
    prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giornidalla sua adozione, all’Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul
    territorio nazionale è notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 ed ha efficacia dal
    momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto
    contestualmente all’accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in
    Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto
    provvedimento.
  6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o
    allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
    derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è
    ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
    successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette
    un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
    tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o187. Si applicano le procedure del comma 5.
  7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si
    procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai
    sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.
  8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo
    Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero
    la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
    pagamento di una somma ((da €408 a € 1.634)). (133) (145) ((163))
  9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma ((da 80 euro a 317 euro)). (145) ((163))
  10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o
    di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
    ((da € 408 a € 1.634)). (133) (145) ((163))
  11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
    Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza
    anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste
    dall’articolo 116, commi 15 e 17.
  12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla
    Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno
    dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l’ abilitazione professionale
    eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116,
    commi 16 e 18.
  13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
    Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno,
    guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui
    all’articolo 126, comma 11.La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non
    appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola
    con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione,
    dall’organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
    commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all’autorità dello Stato che
    l’ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione
    professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
  14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
    Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in
    Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui
    all’articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall’organo
    accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione
    che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della motorizzazione civile competente in
    ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente
    posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata.

(102) (114)

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo in considerazione gli importi delle
sanzioni così come aggiornati dal Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305), aveva
previsto (con l’art. 1, comma 1) che la sanzione da € 80 a € 318

dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 84 a € 335 e che la
sanzione da € 159 a € 639 dovesse intendersi sostituita dalla
sanzione da € 168 a € 674. Tali modifiche devono intendersi superate

da quelle disposte dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) aveva inoltre previsto (con l’art. 1,
comma 2) che le suindicate modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 136 – Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo

  1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso
    di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economicoeuropeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della
    patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di cui
    all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente
    di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti
    fisici e psichici stabiliti dall’articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte
    dell’ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che
    l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni
    professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.
  2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata
    l’avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del
    caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell’articolo 128.
  3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata
    da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato
    italiano non ha concluso intese bilaterali.
  4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non
    appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente
    patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.))

((102))

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

Art. 136-bis – Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo).

  1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico
    europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di
    guida rilasciata da uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
    tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente
    codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
  2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello
    Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può
    richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate
    da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall’autorità italiana, si
    applica la disciplina dell’articolo 126-bis.
  3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello
    Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può
    richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse
    categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121. L’ufficio della
    motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia
    effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della
    motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata,
    precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza
    peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di
    guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza
    normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.
  4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello
    Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere alriconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede
    il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
  6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello
    Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, può
    ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora
    questa sia stata smarrita o sottratta. L’ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in
    base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le
    autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.
  7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico
    europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui
    all’articolo 116, commi 16 e 18.
  8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione
    europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che circola
    con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui
    all’articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
    del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime
    sanzioni si applicano nell’ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
  9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione
    europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis, che
    circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
    di cui all’articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni ((dell’articolo 135, comma 13, terzo
    periodo))
    . (102)

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

Art. 136-ter – Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo

  1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio
    economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le
    disposizioni dell’articolo 135, comma 5.
  2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio
    economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la
    sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le
    disposizioni dell’articolo 135, comma 6.
  3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si
    procede ai sensi del comma 2.

Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e 17.) ((102))

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

Art. 137 – Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

  1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei
    quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli
    ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)), previa esibizione dei documenti di
    circolazione nazionali.
  2. I competenti ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)) rilasciano i permessi
    internazionali di guida, previa esibizione della patente. (10) (15)

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l’art. 16, comma 3) che “Le disposizioni contenute
nell’art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.”

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel

modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con

l’art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.

Art. 138 – Veicoli e conducenti delle Forze armate

Veicoli e conducenti delle Forze armate

  1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti
    tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
    riconoscimento.
  2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere
    muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal
    comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma 6.
    All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
  3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
    1. all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessariper la guida,
      all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei
      veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
    2. al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
      guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).
  4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del
    presente titolo.
  5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità,
    la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza
    stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, semprechè la richiesta
    venga presentata per il tramite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre unanno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
  6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in
    analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità
    stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla
    data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
  7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo
    accertamento dei prescritti requisiti.
  8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione
    alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il
    Ministero dei trasporti.
  9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili
    speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
    vigenti in materia.
  10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo
    militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di
    Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
    dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di ((Trento e di Bolzano, della regione Valle
    d’Aosta, della Croce rossa)) 
    italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
    regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile
    nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11,
    guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma

3. La patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina
proprie dell’amministrazione di appartenenza.

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono

guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano
adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.

Art. 139 – Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

  1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia
    stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di
    servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali
    dell’amministrazione di appartenenza.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
    dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140 – Principio informatore della circolazione

Principio informatore della circolazione

  1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
    circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
  2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che
    seguono.

Art. 141 – Velocità

Velocità

  1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
    caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della
    strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la
    sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
  2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere
    tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo
    entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
  3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle
    curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli
    appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
    insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati
    o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
  4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce
    malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso,
    quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al
    suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
  6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il
    normale flusso della circolazione.
  7. All’osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da
    tiro, da soma e da sella.
  8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma ((da € 87 a €344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)).PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAL. 1 AGOSTO 2003, N. 214. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N. 151, CONVERTITOCON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114)(124) (133) (145) ((163))
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è
    del pagamento di una somma da €26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124)(145)
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (82)

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (82)

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto
(con l’art. 6-bis, comma 2) che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola l’articolo 141 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la

presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 142 – Limiti di velocità

Limiti di velocità

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed Organismi indicati nell’articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.

6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

6-ter. Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6 -bis , di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 198-bis. (**)

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.
Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. (**)

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 a euro 3.382. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. É sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonchè al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. (*)

(*) Modificato dal Decreto-Legge n. 121 del 10/11/2021
(**) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 143 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata

Posizione dei veicoli sulla carreggiata

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

2-bis. La disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia. (*)

3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. (Soppresso)

7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione, i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra dl sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purchè, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purchè rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purchè rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purchè non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.308. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo ai sensi del presente comma derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo. (*)

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

(*) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le

presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 144 – Circolazione dei veicoli per file parallele

Circolazione dei veicoli per file parallele

  1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso
    di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata
    riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che
    precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il
    tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al
    segnale di via libera, essa deve continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.
  2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore
    ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso
    nella corsia prescelta.
  3. Il passaggio da una corsia all’altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando
    si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di sinistra per
    svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della
    marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima
    corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza
    motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 42 a €

173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 145 – Precedenza

Precedenza

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti. (**)

4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. (**)

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. É vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o (**) tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(*) Aggiunto dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020
(**) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la

presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che la
presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale

Violazione della segnaletica stradale

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonchè dall’articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 147 – Comportamento ai passaggi a livello

Comportamento ai passaggi a livello

  1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima
    prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44.
  2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada
    devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44, comma
    3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso
    contrario devono fermarsi senza impegnarli.
  3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
    1. siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
    2. siano in movimento di apertura le semibarriere;
    3. siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2,e
      dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
    4. siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
  4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto
    forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale
    impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché
    fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del
    pericolo.
  5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 87 a €344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5
    per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellla
    sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 148 – Sorpasso

Sorpasso

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semi carreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semi carreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo. (*)

9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo. (**)

10. É vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. É vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonchè il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. É vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purchè a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. É vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonchè il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. É vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.308.
Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

(*) Comma aggiunto dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020
(*) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 149 – Distanza di sicurezza tra veicoli

Distanza di sicurezza tra veicoli

Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciare il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.

Art. 150 – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna

Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna

  1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui
    senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve
    arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
  2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o
    impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al
    margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che
    procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da
    rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.((2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso
    ciclabile di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l’incrocio, i
    conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia
    ciclabile per doppio senso ciclabile))
  3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza
    rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli
    di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di
    veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere
    eseguita dal conducente del veicolo che pro- cede in discesa, a meno che non sia manifestamente più
    agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da € 42 a €173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
  5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.

Art. 151 – Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Ai fini del presente titolo si intende per:

a. proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b. proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c. proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d. proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e. indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f. segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g. dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h. luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i. luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l. luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m. luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n. luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o. catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p. pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis. strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter. luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater. luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies. proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies. segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;
p-septies. segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

Art. 152 – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).

  1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e
    quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3,
    lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002,
    anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori
    anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo
    153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il
    veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna.Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 153 – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

  1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle
    gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità,
    durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione,
    le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
    devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori
    di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi osia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
    circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
  2. I proiettori di profondita ‘ non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti
    e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che
    trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni
    caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia
    sufficiente.
  3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti
    casi:
    1. quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza
      necessaria affinchè i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e
      senza pericolo;
    2. quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga
      brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;
    3. in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i
      conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
  4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di
    evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è
    consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei
    centri abitati.
  5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei
    motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta,
    a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori
    dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
  6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della
    carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri elarghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione,
    le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
  7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
    1. nei casi di ingombro della carreggiata;
    2. durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia
      necessario;
    3. quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
    4. quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
    5. in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri
      utenti della strada.
  8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve
    essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
  9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.
  10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 87 a €344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di
    segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Art. 154 – Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorchè essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile (*).

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all’interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico. (*)

4. É vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. 

(*) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 155 – Limitazione dei rumori

Limitazione dei rumori

  1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli,
    specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
    circolazione stessa.
  2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e
    non deve essere alterato.
  3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare
    i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
  4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai
    tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di
    esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 156 – Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

  1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente
    ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
  2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le
    condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le
    manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale
    acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di
    profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
  3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato
    pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di
    profondità a breve intermittenza.
  4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati
    dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 42 a € 173)).
    (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 157 – Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Arresto, fermata e sosta dei veicoli

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi nè, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purchè rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonchè di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 a euro 444.

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Art. 158 – Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonchè in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonchè sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. (*)

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:

a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonchè negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; (**)
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa; (**)
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.

4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli. (***)

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i) , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli. (***)

5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli. (***)

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 a euro 173 per i restanti veicoli.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
(***) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 159 – Rimozione e blocco dei veicoli

Rimozione e blocco dei veicoli

  1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
    1. nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito
      che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di
      divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
    2. nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2 e 3;
    3. in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
    4. quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario
      della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (35)
  2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli
    stabilendone le modalità nel rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono
    avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può
    provvedersi all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli adibiti alla
    rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei
    veicoli o di sicurezza della circolazione.
  3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello
    stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
    tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L’applicazione di detto attrezzo
    non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla
    circolazione.
  4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria allesanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai
    sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro
    stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può
    provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si
    applica in tal caso l’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.))

AGGIORNAMENTO (35)

La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Nelle ipotesi previste
dall’articolo 146, comma 3, e dall’articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni
amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai
conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie
M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le
procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.”

Art. 160 – Sosta degli animali

Sosta degli animali

  1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare
    affinchè gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicuratimediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo
    alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto
    in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla
    carreggiata.
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 26 a €102)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 161 – Ingombro della carreggiata

Ingombro della carreggiata

  1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi
    altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
    sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a
    spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della
    carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
  2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o
    comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad
    adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
  3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio
    agli utenti mediante il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché
    informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 42 a €173)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145))

Art. 162 – Segnalazione di veicolo fermo

Segnalazione di veicolo fermo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressochè verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1º aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Art. 163 – Convogli militari, cortei e simili

Convogli militari, cortei e simili

  1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso
    segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
  2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da € 42 a €173

Art. 164 – Sistemazione del carico sui veicoli

Sistemazione del carico sui veicoli

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall’art. 61.

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l’utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. (*)

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

Art. 165 – Traino di veicoli in avaria

Traino di veicoli in avaria

1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purchè idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

Art. 166 – Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

  1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno
    carico indicata nella targa.
  2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa,

ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102

Art. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato (**).

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t (**).

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2 (**).

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l’eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva (**).

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento 10 per cento (**) quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (*)

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore (**).

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694, ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonchè i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonchè al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento 5 per cento (**) della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento 5 per cento (**) più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione .

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico (**) in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonchè i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido .

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.


(*) Per le violazioni dei commi 2bis, 3bis e 5 si applicano le sanzioni seguenti:
a) da euro 40 a euro 164, se l’eccedenza non supera 1t;
b) da euro 83 a euro 327, se l’eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 164 a euro 658, se l’eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 409 a euro 1.634, se l’eccedenza supera le 3 t.

Art. 168 – Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonchè le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti.

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell’autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purchè non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l’autorità competente, nonchè i criteri e le modalità da seguire.

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell’autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purchè non relative a materie a media o alta radioattività;
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell’art. 167 comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell’accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665.

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, víola le altre fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.

Art. 169 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694.

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

Art. 170 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

Art. 171 – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.

1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde anche il conducente. (*)

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorchè utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013 (*), e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (*)

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis (*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 167.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (*)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.
Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (**)
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Art. 174 – Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonchè attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 a euro 868 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325 a euro 1.301. Si applica la sanzione da euro 379 a euro 1.519 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.735.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379 a euro 1.519. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408 a euro 1.634.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 672.

9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 a euro 1.331. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.919 a euro 7.679, nonchè con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 a euro 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Art. 175 – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.

2. É vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm3 se a motore termico;
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico; (**)
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente; (*)
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne. (***)

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru, come individuate nella carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. É vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonchè in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all’art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonchè al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173 salvo l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991 n. 112.

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26 a euro 102.

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

(*) Modificato dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020
(**) Modificato dal Decreto-Legge n. 121 del 10/11/2021

(***) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 176 – Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all’altezza dei varchi, nonchè percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. É fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonchè di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell’art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorchè in situazioni d’emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all’art. 175, comma 10.

7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonchè gli altri dispositivi prescritti dall’articolo 153, comma 5.

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorchè il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all’articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salva diversa segnalazione, ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto è fatto obbligo di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. (*)

10. Fermo restando quando disposto dall’art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l’esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell’esame di qualificazione di cui all’articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonchè, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall’articolo 196.

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell’autostrada, purchè muniti di specifica autorizzazione dell’ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè muniti di autorizzazione dell’ente proprietario della strada.

13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonchè per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. É sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.046 a euro 8.186.

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

(*) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024rt. 3, comma 1) che le
presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 177 – Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione
civile e delle autoambulanze

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi. (*) I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

3-bis. Nelle situazioni di cui all’articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis. Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all’articolo 43, comma 5-bis. (**)

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi. (**)

(*) Modificato dal Decreto-Legge n. 121 del 10/11/2021
(**) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 178 – Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonchè attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 a euro 868 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325 a euro 1.301. Si applica la sanzione da euro 379 a euro 1.519 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.735.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379 a euro 1.519. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.735.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 a euro 1.084.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 a euro 1.331. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall’accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell’articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 a euro 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell’articolo 174 si applicano all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

Art. 179 – Cronotachigrafo e limitatore di velocità

Cronotachigrafo e limitatore di velocità

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 967 a euro 3.867. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 831 a euro 3.328.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di circolazione.

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.

Art. 180 – Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonchè un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sè la patente di guida prescritta, se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sè anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sè l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.

4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sè la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, (*) la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Abrogato da decreto legislativo 59/2011

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 a euro 102.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice è, soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione. (**)

(*) Modificato dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020
(**) Modificato dal Decreto-Legge n. 121 del 10/11/2021

Art. 181 – Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Esposizione dei contrassegni per la circolazione

1. É fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria (1).

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purchè abbiano con sè i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.

(1) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall’1 gennaio 1998 l’obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l’obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé.

Art. 182 – Circolazione dei velocipedi

Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili (*), sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili (****).

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. É vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. É consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti, è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. (***)

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102(*). La sanzione è da euro 42 a euro 173(**) quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

(*) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 25 a euro 100.(**) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 41 a euro 168.(***) Modificato dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020(****) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 183 – Circolazione dei veicoli a trazione animale

Circolazione dei veicoli a trazione animale

  1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai
    abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.
  2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se
    a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
  3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate
    necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2
    previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada.Nei centri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
  4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da € 26 a € 102

Art. 184 – Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi

  1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni
    animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il
    controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che
    la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
  3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o
    interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti
    in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
    anteriore che dalla parte posteriore.
  4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di
    conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali nondovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
  5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono
    essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero
    superiore.
  6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la
    metà della carreggiata.Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad
    opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
  7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono
    essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un
    dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in
    modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
  8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da € 42 a € 173

Art. 185 – Circolazione e sosta delle auto-caravan

Circolazione e sosta delle auto-caravan

  1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli
    effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista
    per gli altri veicoli.
  2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio,
    attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
    deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in
    misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
  3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
  4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di
    fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
  5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di
    raccolta.
  6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma ((da € 87 a €344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163))
  7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree
    attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-
    sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti
    interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione
    da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale
    stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
  8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
    territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel
    trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-
    sanitari di cui al comma 4.

Art. 186 – Guida sotto l’influenza dell’alcool

(Guida sotto l’influenza dell’alcool).

1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436“, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. (*)

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere  a),  b)  e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del  conducente  che  si trovi nelle condizioni di cui  al comma  9-ter.  Ferme  restando  le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le  sanzioni  di cui al comma 2, lettere a), b) e  c),  del  presente  articolo  sono raddoppiate  nel  caso  in  cui il  dispositivo  di  blocco  di  cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso  ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli. (*)

(*) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 186-bis – Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e
1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 187 – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

1. Chiunque guida  dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente  in stato di alterazione psico-fisica (*) dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3 (*), gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.



2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. (*)

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia qualora non  sia  possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale (*) ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.



5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore. (*)

5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca. (*)

6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca. (*)

6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. (*)

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 -bis , quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui all’articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati. (*)

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive. (*)

7. Abrogato

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina  si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. (*)

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento. (**)

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344 una somma da euro 168 ad euro 672 (*).

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173 una somma da euro 87 ad euro 344 (*).

(*) Modificato dal Decreto-legge n. 121 del 10/09/2021
(**) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 188-bis

Art. 188 bis

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Art. 189 – Comportamento in caso di incidente

Comportamento in caso di incidente

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302 a euro 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 a euro 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 337.

Art. 190 – Comportamento dei pedoni

Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

3. É vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. É vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. É vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e 7. Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. É vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.

Art. 191 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (*)

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665.

Art. 192 – Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sè.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo; ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonchè le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.362 a euro 5.456.

Art. 193 – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli  di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l’onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo.

2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all’articolo 146, comma 3, nonchè (**) dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I – DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I – Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Art. 194 – Disposizioni di carattere generale

Disposizioni di carattere generale

  1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una
    sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II
    del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme
    del presente capo.

Art. 195 – Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

  1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un
    limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimogenerale di lire trentamila ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni.Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali,
    ovvero di più violazioni ai sensi dell’art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
  2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un
    limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta
    dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
    personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.((2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154,
    174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa
    dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata
    da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il
    Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni))
  3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari
    all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
    impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1 dicembre di ogni
    biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle
    infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
    amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono
    superare quelli massimi di cui al comma 1.
  4. bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata
    ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione
    decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

Art. 196 – Principio di solidarietà

Principio di solidarietà

  1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero
    del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di
    riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della
    violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è
    avvenuta contro la sua volontà. ((Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il
    locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario
    temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132,
    delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a
    qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è
    avvenuta contro la sua volontà.))
  2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui
    autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della
    vigilanza è obbligata, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi
    dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
  3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un
    ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell’esercizio delle
    proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o associazione o l’imprenditore è
    obbligato, in solido con l’autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di
    regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa.

Art. 197 – Concorso di persone nella violazione

Concorso di persone nella violazione

  1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione
    amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la
    legge disponga diversamente.

Art. 198 – Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a
traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni
soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

Art. 198-bis

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE


Art. 199


Non trasmissibilità dell’obbligazione1. L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli
eredi.


Art. 200 – Contestazione e verbalizzazione delle violazioni


Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore


Art. 201 – Notificazione delle violazioni


Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone; 
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l’accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (**)
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, per l’accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice. (**)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.

5-ter. Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando le violazioni previste dagli articoli 175, commi 2, 7, lettera a), e 9, e 176, commi 1, 2, lettere a) e b), 7, 9, 10, 11 e 17, commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati lungo le strade stesse. In tali casi, l’accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza, con l’acquisizione e conservazione di un filmato avente data e orario certificati in modo contestuale dall’operatore di polizia, oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle ventiquattro ore precedenti al momento dell’accertamento, quando l’orario di effettivo funzionamento è certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 45. (**)

(*) Modificato dal Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020
(*) Modificato dalla Legge n. 177 del 25/11/2024


AGGIORNAMENTO (17)La Corte Costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n. 26) ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo “nella parte in cui,
nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta
successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per
la notifica della contestazione dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino
dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in
cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.

AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 36, comma 2) che “Le disposizioni dell’articolo 201 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente
legge”.

AGGIORNAMENTO (138a)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con
l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del presente articolo
dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

AGGIORNAMENTO (148)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con
l’art. 7, comma 1) la proroga dell’entrata in vigore della modifica di cui al comma 1 del presente articolo
dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Art. 202 – Pagamento in misura ridotta

Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All’uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

2.1. Qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L’agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore,facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l’agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sè; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni

Art. 202-bisRateazione delle sanzioni pecuniarie

Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.

6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 203 – Ricorso al prefetto

Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. (*)

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (*)

2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all’estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell’interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l’articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni (**).

Art. 204 – Provvedimenti del prefetto

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o comando accertatore.

3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.


Art. 204-bis – Ricorso in sede giurisdizionale.

Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri

  1. soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
    casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
    L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((105))

    AGGIORNAMENTO (62)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 14/4/2004, n. 15) hadichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo.

    AGGIORNAMENTO (105)
    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente
    decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
    stesso.Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie
    pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.”


Art. 205 – Opposizione all’ordinanza-ingiunzione


1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((105))


AGGIORNAMENTO (105)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36, commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente
decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie
pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.”Art. 206
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto
dall’ultimo comma dell’art.22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto
competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli
sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza
competente, il quale dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Art. 206 – Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l’organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall’ente all’intendente di finanza competente, il quale dà in carico all’esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.


Art. 207 – Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE


1. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 202. L’agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l’accertatore dipende.

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 202.

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d’ltalia.

Art.208 – I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonchè da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991 n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale attuata anche attraverso il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con la legge 30 dicembre 1988 n. 556 per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale dell’assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell’arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi sulla sicurezza del veicolo.
c) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni, e ciclisti ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli, (*) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonchè a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 209 – Prescrizione

Prescrizione

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689.


Sezione II – Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie


Art. 210 – Sanzioni amministrative accessorie di sanzioni amministrative pecuniarie in generale

Sanzioni amministrative accessorie di sanzioni amministrative pecuniarie in generale

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest’ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

4. Dalla intrasmissibilità dell’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l’intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell’obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vivo, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l’organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

Art. 211Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l’obbligo di rimozione di opere abusive, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 203. Nel caso di mancato ricorso l’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l’emissione dell’ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell’ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all’entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l’ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l’ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ufficio o comando di cui al comma 2. L’esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell’ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l’ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L’ordinanza è comunicata al trasgressore e dall’ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell’ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest’ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l’ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell’ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l’agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l’esecuzione degli interventi necessari a cura dell’ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

Art. 212Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività

Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere una determinata attività

1. Nell’ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l’agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell’art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l’art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria. Questa quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell’art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell’ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l’accertamento, l’ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L’opposizione prevista dall’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l’ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all’art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all’esecuzione coattiva dell’obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all’ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l’attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

Art. 213Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. (*)

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. (*)

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione ricezione del provvedimento adottato dal prefetto. (*) (**)

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. (*)

5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato,senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.
Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214 -bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214 -bis , la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. (*) (**)

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo. (*)

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero,nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. (*) (**)

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario. (*)

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa. (*)

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri. (*)

10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA. (**)

(*) Modificato dalla Legge n. 132 del 01/12/2018
(**) Modificato dal Decreto-Legge n. 121 del 10/11/2021

Art. 214Fermo amministrativo del veicolo

Fermo amministrativo del veicolo

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 a euro 3.105, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. (*)

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. (*)

3. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato. (*)

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203. (*)

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro fermo amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. (*) (**)

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. (*)

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione.Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. (*)

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario. (*)

Art. 214 bisAlienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca

Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5 (*), e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5 (*), e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5 (*), e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. 

Art. 214-terDestinazione dei veicoli confiscati

Destinazione dei veicoli confiscati

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma ibis dell’articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

Art. 215Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L’applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell’art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma precedente sono restituiti all’avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.

3. Nell’ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall’organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell’eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell’art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell’art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l’indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l’intestatario del documento di circolazione si siano presentati all’ufficio o comando da cui dipende l’organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell’ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonchè delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L’eventuale residuo viene restituito all’avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso dal prefetto, a norma dell’art. 203.

Articolo 215 bis – Censimento dei veicoli sequestrati, fermati,  dissequestrati e confiscati 

Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati 

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio,

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’articolo 196 può assumere la custodia del veicolo,provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all’avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di  attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 216Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente dell’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autoriz zazioni, licenze, o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimenteo al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di rtitiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertato del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l’interessato può chiedere immediatamente all’ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

Art. 217 – Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L’ordinanza è notificata all’interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all’interessato dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 l’interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.

5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

Art. 218 – Sanzione accessoria della sospensione della patente

  1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della
    sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od
    organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
    violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo
    necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul
    verbale di contestazione.
  2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinquegiorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo
    periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione
    non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di
    guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente
    motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso
    raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una
    situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al
    quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni
    singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione
    commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi,
    unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione,
    sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il
    periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le
    quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca
    l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata
    immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.
    L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati
    alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione
    non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da
    parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere
    concesso una sola volta.
  3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di
    guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia
    che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
    constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel
    verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica
    altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a
    norma del comma 2.
  4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta
    restituzione è comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
  5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo
    205.
  6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche
    avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del
    prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma ((da € 2.046 a € 8.186)). Si applicano le sanzioni accessorie della revoca

della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

Art. 218-bis – Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

  1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di
    conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è
    prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente, di cui
    all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è
    raddoppiata per le violazioni successive.
  2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia
    commesso una violazione per la quale è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa
    accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del
    comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente ((di
    categorie A1, A2 o A))
    , qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente
    di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente ((di categorie A1, A2 o A)), le
    disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di
    categoria B. ((102))

AGGIORNAMENTO (102)

Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l’art. 28, comma 1) che “Le disposizioni del presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell’allegato III, con riferimento alle patenti per le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB”.

Art. 219 – Revoca della patente di guida

Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall’articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria nonchè‚ nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.

2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonchè quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.

3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

Art. 219-bis

1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.

Capo II – DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione I – Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

Art. 220 – Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

  1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a
    dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.
  2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto ((del luogo di
    residenza))
    . La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sullapatente del trasgressore.
  3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l’agente od
    organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
  4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli
    atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il
    trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti
    decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando suddetti.

Art. 221 – Connessione obiettiva con un reato

  1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato e
    per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a
    conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la
    sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
  2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento
    penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la
    disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

Sezione II – Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

Art. 222 – Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati

Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati

  1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice
    applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
    amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
  2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici
    giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
    sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a
    quattro anni. Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
    dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del
    codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica
    anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del
    giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di
    procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente
    per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di
    inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si
    applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.
    ((149))2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni èdiminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
    codice di procedura penale.
  3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi
    di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della
    condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del
presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice
penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla
revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può
conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a
venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo
186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente
codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia
ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del
presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale,
l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla
revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per
i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-
bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui
l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla
fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della
commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido
per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L’inibizione alla guida sul territorio
nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente
codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

AGGIORNAMENTO (149)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 febbraio – 17 aprile 2019, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/2019, n.
17), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso
di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali
stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della
patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2
dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi
commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”.

Art. 223 – Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

  1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
    o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira
    immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il
    proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa
    violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di
    guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, è
    comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cuiall’articolo 222, commi 2 e 3 ((, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo,
    quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale))
    . La trasmissione della patente di guida,
    unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo
    che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano
    fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente
    di guida fino ad un massimo di tre anni. ((Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto
    e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano
    fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della
    patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non
    definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata
    fino ad un massimo di dieci anni)).((2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di
    titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa
    violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione
    alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto
    periodo.L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
    guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico
    integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495))
  3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
    dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
    autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è
    ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205.

Art. 224 – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca
della patente

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca
della patente

  1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili,
    anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso
    consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
    provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente
    ((ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri)).
  2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto,
    entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta
    il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’((ufficio competente del
    Dipartimento per i trasporti terrestri))
    .
  3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione
    amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede
    all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione
    amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
    L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla
    applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto,
    ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario.
    L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’((ufficio competente del Dipartimento per
    i trasporti terrestri))
    . Essa è iscritta nella patente.

Art. 224-bis – Obblighi del condannato

  1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo
    commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la
    sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di
    attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
    province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
  2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di
    recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità
    non può essere inferiore a tre mesi.
  3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della
    giustizia con proprio decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la
    prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non
    pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il
    condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un
    tempo superiore alle sei ore settimanali.
  5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
  6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274))

Art. 224-ter – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e
del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e
del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

  1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della, confisca del
    veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni
    dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al
    rapporto, entro dieci giorni, dall’agente o dall’organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio,
    alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo
    sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’articolo 214-bis.
  2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
    sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel
    termine diquindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca
    amministrativa ai sensi delle disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
  3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo
    amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo
    amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in
    quanto compatibile.
  4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili,
    anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
    sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia
    competente affinchè disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni
    dell’articolo 214, in quanto compatibili.
  5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del
    presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
  6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione
    amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso
    di fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, verifica
    la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa
    accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della penasuccessiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione
    amministrativa accessoria. ((157))
  7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3,
    l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente o l’organo accertatore della violazione, ricevuta la
    comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine,
    sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

AGGIORNAMENTO (157)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 24 aprile 2020, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha
dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza
delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto
l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova”.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225 – Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.


Art. 226 – Organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionale

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l’archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell’art. 2.

2. Nell’archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54 comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 10 comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d’opera ai sensi dell’art. 54 comma 1, lettera n), nonchè i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C. che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell’anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione dall’A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l’archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell’archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all’emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto;

7. L’archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l’archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all’archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell’anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l’applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.

13. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell’anagrafe di cui al presente articolo.

Art. 227 – Servizio e dispositivi di monitoraggio

Servizio e dispositivi di monitoraggio

  1. Nell’ ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il
    rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento
    dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di
    maggiore congestione del traffico.
  2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e
    contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e
    atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal ((Ministero dell’ambiente e della
    tutela del territorio))
    , sentito il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)).
  3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal
    ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso
    il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Art. 228 – Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l’attuazione delle prescrizioni contenute nelle
norme del presente codice.

  1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1
    dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di
    competenza degli uffici ((del Dipartimento per i trasporti terrestri)).
  2. La destinazione degli importi prevista dall’art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata
    dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di
    conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 126.Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall’art. 19 della medesima legge. Con il
    regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi
    medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. (15)
  3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) sono destinati alle seguenti spese:
    1. per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del ((Ministero delle
      infrastrutture e dei trasporti))
      , nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
      stesse;
    2. per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del
      personale del suindicato Dicastero, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la
      partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
    3. per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e
      provvista di materiali e stampati vari, necessari per l’espletamento di tutti i servizi di competenza del
      ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei
      materiali e stampati suddetti;
    4. per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade e dei censimenti
      di traffico di cui all’art.226.
  4. Il ((Ministro dell’economia e delle finanze)) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
    necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del ((Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti))
    .
  5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
    tecnico- amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi,
    dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle
    convenzioni di concessione.
  6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
    1. per l’acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e lamanutenzione delle attrezzature stesse;
    2. per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione
      post-laurea, in merito all’applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale
      stesso ai corsi anzidetti;
    3. per la formazione e l’aggiornamento periodico dell’archivio nazionale delle strade di propria
      competenza e dei censimenti della circolazione.

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel

modificare l’art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con

l’art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.

Art. 229 – Attuazione di direttive comunitarie

  1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo
    1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con
    decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i
    termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dàlla loro pubblicazione nella Gazzetta
    Ufficiale della Comunità europea.

Art. 230 – Educazione stradale

Educazione stradale

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonchè per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonchè delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l’ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonchè di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l’attribuzione, all’atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell’articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all’articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione. (*)

(*) Aggiunto dalla Legge n. 177 del 25/11/2024

Art. 231 – Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

– regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell’art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
– il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
– legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell’art. 14;
– decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 – decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420,
– legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
– legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
– legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
– legge 3 febbraio 1963 n. 74;
– legge 11 febbraio 1963, n. 142; – legge 26 giugno 1964, n. 434
– legge 15 febbraio 1965, n. 106;
– legge 14 maggio 1965, n. 576;
– legge 4 maggio 1966, n. 263;
– legge 10 giugno 1966, n. 416;
– legge 20 giugno 1966, n. 599
– legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al capo VI;
– decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
– legge 9 luglio 1967, n. 572;
– legge 4 gennaio 1968, n. 14;
– legge 13 agosto 1969, n. 613;
– legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
– legge 10 luglio 1970, n. 579;
– decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
– legge 31 marzo 1971, n. 201;
– legge 3 giugno 1971, n. 437;
– legge 22 febbraio 1973, n. 59;
– decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito in legge 22 dicembre 1973, n. 842;
– legge 27 dicembre 1973, n. 942;
– legge 14 febbraio 1974, n. 62;
– legge 15 febbraio 1974, n. 38;
– legge 14 agosto 1974, n. 394;
– decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito in legge 10 ottobre 1975, n. 486;
– legge 10 ottobre 1975, n. 486;
– legge 25 novembre 1975, n. 707;
– legge 7 aprile 1976, n. 125;
– legge 5 maggio 1976, n. 313;
– legge 8 agosto 1977, n. 631;
– legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
– legge 24 marzo 1980, n. 85;
– legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
– legge 10 febbraio 1982, n. 38;
– legge 16 ottobre 1984, n. 719;
– legge 11 gennaio 1986, n. 3;
– decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;
– legge 14 febbraio 1987, n. 37;
– legge 18 marzo 1988, n. 111;
– legge 24 marzo 1988, n. 112;
– legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
– legge 22 aprile 1989, n. 143;
– decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
– legge 23 marzo 1990, n. 67;
– legge 2 agosto 1990, n. 229;
– legge 15 dicembre 1990, n. 399;
– legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
– legge 14 ottobre 1991, n. 336;
– legge 8 novembre 1991, n. 376;
– legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12. 

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Capo II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 232 – Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione))

  1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti
    l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie
    competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di ((dodici)) mesi dalla data di entrata
    in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
  2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall’art. 3 ((, comma 2,)) della legge delega 13
    giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro ((pubblicazione)).
  3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le
    disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

Art. 233 – Norme transitorie relative al titolo I

Norme transitorie relative al titolo I

  1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei
    dall’entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
  2. Le disposizioni di cui all’art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal
    1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.((
  3. Restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
    1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

Art. 234 – Norme transitorie relative al titolo II

Norme transitorie relative al titolo II

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell’articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo I ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell’autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all’articolo 36, comma 6; entro un anno dall’emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo da attuare nell’anno successivo.

4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzare le opere necessarie per l’adeguamento dei passaggi a livello di cui all’articolo 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’articolo 2, comma 2. Fino all’attuazione si applicano le previgenti disposizioni in materia.

Art. 235 – Norme transitorie relative al titolo III

Norme transitorie relative al titolo III

  1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative
    caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia
    prevista l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed
    entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione
    immediata a richiesta dei soggetti interessati.
  2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si
    applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l’ attuazione, sia prevista l’emanazione di
    appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei
    mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in
    circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
  3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993,
    salvo che, per l’attuazione, sia prevista l’ emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
    emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva
    la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995
    non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle
    presenti norme.
  4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche
    tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in
    relazione anche all’incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.
  5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a
    decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l’uso delle varie categorie di veicoli
    sono disciplinate dalle norme già in vigore.
  6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro
    rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta
    provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempidenti conseguenziali
    di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Le procedure per ilrilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione
    rilasciata secondo esse conserva piena validità.Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima
    annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale
    momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà, salvo che per l’attuazione sia prevista
    l’emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in
    vigore il giorno della pubblicazione.
  7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre
    1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già vigore.
  8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada
    delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla
    costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto
    compatibili le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata
    in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in
    circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza
    temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del
    quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.Fanno eccezione le
    motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione
    senza necessità di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino
    alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30
    settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo
    104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si
    applicano le disposizioni previgenti. ((32))

AGGIORNAMENTO (32)

La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 8 del

presente articolo, da ultimo prorogato dall’articolo 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999

Art. 236 – Norme transitorie relative al titolo IV

Norme transitorie relative al titolo IV

  1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a
    qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993 ((; le disposizioni
    dell’articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente
    al 30 settembre 1993.))
    . Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate
    secondo le norme giàvigenti conservano la loro validità.Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla
    prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell’art. 126 o 128, dopo la detta
    scadenza; in tal caso si procederà, all’ atto della conferma o della revisione, a conformare la patente
    alle nuove norme. ((Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore,
    rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.))
  2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice
    entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle
    disposizioni previgenti.

Art. 237 – Norme transitorie relative al titolo V

Norme transitorie relative al titolo V

  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalladata della sua entrata in vigore. ((Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione
    sulla responsabilità civile di cui all’articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è
    abrogato l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la
    responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in
    relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali,
    non inferiori ad un bimestre)).
  2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le ((le
    sanzioni amministrative principali)) 
    ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le
    procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

Art. 238 – Norme transitorie relative al titolo VI

Norme transitorie relative al titolo VI

  1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.
  2. Le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati previsti dal presente codice sono
    applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
  3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale
    organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal
    presente codice alla competenza del giudice di pace.

Art. 239 – Norme transitorie relative al titolo VII

Norme transitorie relative al titolo VII

  1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1
    ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni
    interessati.L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
  2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre
    1993 e devono essere completati ((nel triennio successivo)).

Art. 240 – Entrata in vigore delle norme del presente codice

Entrata in vigore delle norme del presente codice

  1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1992

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1992 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici
BERNINI, Ministro dei trasporti

SCOTTI, Ministro dell’interno
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro

MISASI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro dell’agricoltura e delle foreste
RUFFOLO, Ministro dell’ambiente

CONTE, Ministro per i problemi delle aree urbane

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’ART. 126-BIS

Norma violataPunti
Art. 141Comma 85
Comma 9, terzo periodo10
Art. 142Comma 83
Comma 96
Comma 9-bis10
Art. 143Comma 114
Comma 1210
Comma 13, con riferimento al comma 54
Art. 145Comma 56
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 95
Art. 146Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata2
Comma 36
Art. 147Comma 56
Art. 148Comma 15, con riferimento al comma 23
Comma 15, con riferimento al comma 35
Comma 15, con riferimento al comma 82
Comma 16, terzo periodo10
Art. 149Comma 43
Comma 5, secondo periodo5
Comma 68
Art. 150Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 55
Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 68
Art. 152Comma 31
Art. 153Comma 103
Comma 111
Art. 154Comma 78
Comma 82
Art. 158Comma 2, lettere d) e h)2
Art. 161Commi 1 e 32
Comma 24
Art. 162Comma 52
Art. 164Comma 83
Art. 165Comma 32
Art. 167Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t1
b) eccedenza non superiore a 2t2
c) eccedenza non superiore a 3t3
d) eccedenza superiore a 3t4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento3
d) eccedenza superiore al 30 per cento4
Comma 73
Art. 168Comma 74
Comma 810
Comma 910
Comma 9-bis2
Art. 169Comma 84
Comma 92
Comma 101
Art. 170Comma 61
Art. 171Comma 25
Art. 172Commi 10 e 115
Art. 173Commi 3 e 3-bis5
Art. 174Comma 5 per violazione dei tempi di guida2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo5
Comma 610
Comma 7 primo periodo1
Comma 7 secondo periodo3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo5
Comma 82
Art. 175Comma 134
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)2
Comma 162
Art. 176Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)10
Comma 212
Art. 177Comma 52
Art. 178Comma 5 per violazione dei tempi di guida2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo5
Comma 610
Comma 7 primo periodo1
Comma 7 secondo periodo3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo5
Comma 82
Art. 179Commi 2 e 2-bis10
Art. 186Commi 2 e 710
Art.186-bisComma 25
Art. 187Commi 1 e 810
Art. 188Comma 42
Art. 189Comma 5, primo periodo4
Comma 5, secondo periodo10
Comma 610
Comma 92
Art. 191Comma 18
Comma 24
Comma 38
Art. 192Comma 63
Comma 710
((Art. 193Comma 25))

Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre
anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno
fino ad un massimo di tre punti.