Le ore massime di guida giornaliera per i conducenti di mezzi pesanti è regolamentato dall’ articolo 6 del regolamento Regolamento n. 561/2006 (CE)
L’articolo 6 cita:
Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.
- Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.
- Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE.
- Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 90 ore.
- I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità che nei paesi terzi.
- Il conducente registra fra le “altre mansioni” i periodi di cui all’articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, nonché i tempi di “disponibilità”, di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3821/85, dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale
dell’apparecchio di controllo.
Sanzioni per il superamento dei tempi di guida giornalieri
Considerando che la guida massima giornaliera è fissata in 9 ore (regola generale) o 10 ore (max 2 volte la settimana) quindi a seconda dei casi avremo:
- 9 ore sono pari a 540 minuti ed il 10% è pari a 54 minuti mentre il 20% è pari a 108 minuti;
- 10 ore sono pari a 600 min. ed il 10% è pari a 60 min. mentre il 20 % è pari a 120 minuti
Tabella riassuntiva delle sanzioni previste
| Percentuale di riferimento | Sanzione dalle 7:00 alle 22:00 | Sanzione dalle 22:00 alle 7:00 | Punti (CQC) | Norma violata |
|---|---|---|---|---|
| Guida superiore fino al 10% della durata massima prevista | Da € 40 a € 160 | Da € 53,33 a €213,33 | 0 | Art. 174 comma 4 |
| Guida superiore dal 10%, fino al 20% della durata massima prevista | Da € 316 a € 1.265 | Da € 421,33 a € 1.686,67 | 2 | Art. 174 comma 5 |
| Guida superiore dal 20% della durata massima prevista | Da € 422 a € 1.686 | Da € 562,67 a € 2248 | 10 | Art. 174 comma 6 |
Quando le infrazioni sono commesse alla guida di un veicolo personale i punti vanno decurtati dalla patente di guida; mentre quando si commettono infrazioni alla guida di un veicolo da lavoro ( BUS O CAMION) i punti vanno sottratti dalla CQC.








