L’art. 126 c. 11 cita:
“Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158,00 a € 638,00. (pagamento entro 5 gg. € 110,60).
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro stato , secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116 comma 11, (CQC) guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6.
La sanzione prevista dall’art. 216 da euro 2030,00 a euro 8.120,00 si applica solo in caso di guida successiva al ritiro della CQC scaduta. Pagamento in misura ridotta non consentito , invio del verbale al prefetto entro 10 giorni; fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione la confisca. Sanzione anomala per mancata applicazione dell’incremento perché non trascorsi due anni dalla sua istituzione.
La procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l’indicazione del codice 95. Nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest’ultima sia scaduta di validità.”



