Tachigrafo: dubbi sullo scarico dati del tachigrafo digitale

  • Categoria dell'articolo:Tachigrafo
  • Ultima modifica dell'articolo:Giugno 7, 2025
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Effettuare lo scarico dati del tachigrafo digitale è obbligatorio?
Sì, è obbligatorio effettuare lo scarico dei dati del tachigrafo digitale.
Secondo il Regolamento (UE) N. 581/2010 della Commissione del 10 luglio 2010, l’azienda di trasporto deve scaricare i dati dei tachigrafi digitali al massimo entro 90 giorni e i dati delle carte dei conducenti al massimo entro 28 giorni. I dati poi vanno conservati per almeno 12 mesi a disposizione degli organi di controllo.
Risorse da visualizzare:Regolamento (UE) N. 581/2010 della Commissione del 10 luglio 2010
Posso incorrere in sanzioni se non effettuo lo scarico dei dati tachigrafici?
Sì, all’azienda viene elevato un verbale
Sanzione
Sì, all’azienda viene elevato un verbale per la violazione dell’art. 174 comma 14 del Codice della Strada per non aver rispettato il Regolamento CE 561/06 da 333 euro ad un massimo di 1.331 euro.
Risorse da visualizzare:Regolamento CE 561/06
Art. 174 comma 14 del Codice della Strada
Come si effettua lo scarico dei dati del tachigrafo digitale?
Lo scarico dati del tachigrafo digitale si effettua manualmente grazie ad un dispositivo (chiavetta di scarico).
Lo scarico della carta tachigrafica del conducente, invece, si effettua attraverso un apposito terminale di scarico.
Una volta scaricati, i dati devono essere analizzati tramite un software per evidenziare eventuali infrazioni causate dall’uso errato del cronotachigrafo digitale.
Risorse da visualizzare:Regolamento CE 561/06
Art. 174 comma 14 del Codice della Strada
Per quanto tempo bisogna conservare i dati scaricati?
L’azienda deve conservare i fogli di registrazione, i dati delle carte del conducente e i dati della memoria di massa del tachigrafo, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un anno dalla data di utilizzo.
Inoltre, è obbligata a rilasciare una copia dei dati ai conducenti che ne facciano richiesta e di metterli a disposizione delle autorità preposte per il controllo.
Risorse da visualizzare:Regolamento CE 561/06
Art. 174 comma 14 del Codice della Strada
Regolamento (UE) N. 581/2010 della Commissione del 10 luglio 2010

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