| Sanzione in caso di Dispositivi di illuminazione e di segnalazione non funzionanti |
| comma 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti |
| Sanzione: da € 87 a € 344 |
| Sottrazione punti: 0 |
| Attenzione, perché nel caso in cui si incappi in un controllo che evidenzia il malfunzionamento di più fari, o se ci sono condizioni difficili, può scattare il divieto di proseguire la marcia. Anche per questo, la sanzione aumenta in base alle condizioni atmosferiche e al numero di luci non funzionanti. |
| Art. 79 CdS Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione | ||
I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni dimassima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). La misura della sanzione è ((da € 1.208 a € 12.084)) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. | ||



