| In Sintesi: | |||
| Fuori dai centri abitati: Tutti i veicoli a motore devono SEMPRE avere accese le luci di posizione e gli anabbaglianti, sia di giorno che di notte. | Nei centri abitati: Ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli devono avere SEMPRE accese le luci di posizione e gli anabbaglianti, sia di giorno che di notte. Per le auto, l’uso degli anabbaglianti in città non è obbligatorio di giorno, ma è fortemente consigliato per maggiore sicurezza. | ||
| Luci di marcia diurna (DRL): Se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna possono sostituire gli anabbaglianti durante il giorno, ma non di notte o in condizioni di scarsa visibilità. | Luci della targa e luci d’ingombro: Devono essere utilizzate se prescritte per il tipo di veicolo | ||
| Veicoli storici e da collezione: Sono esentati dall’obbligo. | |||
| Sanzione | Decurtazione Punti | ||
| da € 42 a € 173. | 1 | ||
| Art. 152 – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli | |||
| c.1 – I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. c.2 – Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. | |||
| Art. 153 – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi | |||
| Articolo 153 comma 1: Questo articolo del Codice della Strada specifica ulteriori casi in cui è obbligatorio l’uso dei proiettori anabbaglianti, ad esempio in caso di nebbia fitta, neve o pioggia intensa, anche all’interno dei centri abitati. | |||
| c.1 – Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi osia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. | |||
| Sanzione | Decurtazione Punti | ||
| da € 42 a € 173 | 1 | ||
